Infortuni sul lavoro e prassi contra legem: quando il datore di lavoro non è responsabile
di: Giampiero GabrielliCon la sentenza n. 26679 del 16 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione di un datore di lavoro per un infortunio causato da una modalità operativa illegittima, non prevista dalle procedure aziendali e non conosciuta dai responsabili della sicurezza.
L’incidente aveva coinvolto un manutentore durante la lucidatura di un perno al tornio, attività estranea alle sue mansioni e svolta solo occasionalmente. La prassi non era mai stata segnalata dai preposti né discussa nelle riunioni periodiche.
La Cassazione ha precisato che la responsabilità del datore di lavoro richiede la prova della conoscenza della prassi irregolare o della sua colpevole ignoranza, quando questa fosse rilevabile con l’ordinaria diligenza.
Gli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008 impongono di valutare nel DVR i rischi connessi alle attività produttive e alle mansioni effettivamente assegnate, ma non quelli derivanti da comportamenti occasionali, occulti e non conoscibili. In assenza di elementi che consentissero di individuare tale prassi, la mancata previsione nel DVR non è stata ritenuta sufficiente a fondare la responsabilità penale.