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Nuovo Codice dell’edilizia: iter e principali contenuti della riforma

di: Giampiero Gabrielli
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La riforma del Codice dell’edilizia e delle costruzioni è contenuta nel DDL C. 2826, presentato dal Governo alla Camera il 27 febbraio 2026. Il provvedimento è attualmente all’esame della VIII Commissione Ambiente, insieme alle proposte C. 535 e C. 2332, nell’ambito di un percorso che comprende audizioni con amministrazioni, professioni tecniche e rappresentanti del settore. Terminato l’esame in Commissione, il testo dovrà essere approvato nello stesso contenuto dalla Camera e dal Senato. L’iter può essere seguito attraverso la scheda del DDL C. 2826.

Il provvedimento ha la forma di una legge delega: individua i principi e i criteri ai quali il Governo dovrà attenersi per predisporre il nuovo quadro normativo. Secondo il testo presentato, dopo l’approvazione della delega il Governo avrà dodici mesi per adottare uno o più decreti legislativi e ulteriori ventiquattro mesi per introdurre eventuali disposizioni integrative e correttive. I contenuti potranno quindi essere modificati durante l’esame parlamentare e precisati nella successiva fase di attuazione.

L’obiettivo è riordinare in un unico Codice la disciplina dell’attività edilizia e quella relativa alla sicurezza delle costruzioni, coordinando il DPR 380/2001 con le norme sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zona sismica. La delega riguarda anche il raccordo con le disposizioni urbanistiche, paesaggistiche, ambientali e sanitarie connesse agli interventi edilizi.

Tra le principali direttrici della riforma figurano la ridefinizione delle categorie degli interventi, la razionalizzazione dei titoli abilitativi e la standardizzazione della modulistica. È previsto anche il rafforzamento del SUE come punto unico di accesso, con un migliore coordinamento dei procedimenti che coinvolgono più amministrazioni e una definizione più chiara dei termini, degli effetti del silenzio amministrativo e delle responsabilità dei soggetti interessati.

Un tema centrale riguarda lo stato legittimo degli immobili. La delega prospetta una semplificazione delle modalità con cui può essere dimostrato, valorizzando, a determinate condizioni, anche il titolo più recente relativo all’intero immobile o all’intera unità immobiliare. Dovranno inoltre essere riordinate le diverse tipologie di difformità, distinguendo gli interventi eseguiti in assenza di titolo, in totale o parziale difformità, le variazioni essenziali e le tolleranze costruttive ed esecutive.

La revisione interesserà anche le procedure di regolarizzazione e il sistema sanzionatorio. Per le difformità meno rilevanti potrà essere prevista la possibilità di subordinare la sanatoria all’esecuzione di opere di messa in sicurezza o di adeguamento. L’impostazione delineata riguarda il riordino delle irregolarità sanabili e dei relativi procedimenti, senza introdurre una sanatoria generalizzata.

Per le costruzioni in zona sismica, il testo presentato prevede criteri più rigorosi. La regolarizzazione dovrebbe essere subordinata alla verifica della conformità alle norme tecniche applicabili al momento della realizzazione dell’intervento e a quelle vigenti al momento della sanatoria, ferma restando la possibilità di prescrivere opere di adeguamento. La formulazione definitiva dipenderà dalle modifiche eventualmente apportate durante l’iter parlamentare e dai successivi decreti legislativi.

La riforma punta inoltre sulla digitalizzazione e sull’interoperabilità delle banche dati pubbliche. Tra gli strumenti previsti figurano un’anagrafe nazionale e un fascicolo digitale delle costruzioni, destinato a raccogliere titoli edilizi, informazioni catastali, certificazioni e dati relativi alla sicurezza dell’immobile. Le modalità di costituzione, aggiornamento e consultazione di questi strumenti dovranno essere definite nella fase attuativa, con particolare attenzione alla documentazione degli edifici esistenti.

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