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Ribasso del 100% sulla quota del 35%: TAR Calabria e TAR Campania si dividono sull’equo compenso negli appalti di servizi di ingegneria e architettura

di: Giampiero Gabrielli
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Due sentenze pubblicate lo stesso giorno arrivano a conclusioni opposte sulla possibilità di applicare un ribasso del 100% sulla quota ribassabile del 35% prevista dall’art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023. Si tratta della sentenza TAR Calabria, Sez. II, n. 1883 del 19 giugno 2026 e della sentenza TAR Campania, Sez. I, n. 3911 del 19 giugno 2026, che affrontano il medesimo tema ma con impostazioni differenti.

La questione riguarda il sistema introdotto dal correttivo al Codice dei contratti pubblici, secondo cui il 65% del corrispettivo posto a base di gara costituisce prezzo fisso non soggetto a ribasso, mentre il restante 35% può essere assoggettato a ribasso in sede di offerta.

Il TAR Calabria (sentenza n. 1883/2026) ha ritenuto che un ribasso del 100% sulla quota ribassabile non comporti automaticamente l’esclusione dell’operatore economico. Secondo il Collegio, la quota fissa del 65%, essendo calcolata sull’intero importo posto a base di gara e comprendendo anche spese e oneri accessori, è potenzialmente sufficiente a garantire la remunerazione della prestazione. Di conseguenza, qualora il RUP ritenga l’offerta non sostenibile, deve dimostrare con una motivazione puntuale e concreta in che modo i costi dichiarati incidano realmente sull’equo compenso, senza fare ricorso a presunzioni automatiche.

Di segno opposto la posizione del TAR Campania (sentenza n. 3911/2026), che ha confermato la legittimità dell’esclusione di un concorrente dopo la verifica di anomalia. Il Tribunale ha affermato che, quanto più elevato è il ribasso, tanto più rigoroso diventa l’onere di dimostrare la sostenibilità dell’offerta. Le giustificazioni devono essere supportate da documentazione concreta, come preventivi, contratti, dati aziendali o simulazioni economiche, mentre richiami generici alla disponibilità di attrezzature proprie, personale interno o economie di scala non sono sufficienti a dimostrare che i costi delle indagini non vengano di fatto assorbiti dalla quota del 65% non ribassabile.

Le due decisioni condividono quindi la necessità della verifica di anomalia in presenza di un ribasso integrale sulla quota del 35%, ma attribuiscono un diverso rilievo agli obblighi delle parti. Per il TAR Calabria l’esclusione richiede una motivazione rafforzata da parte della stazione appaltante, mentre per il TAR Campania è il concorrente che deve fornire una dimostrazione analitica e documentata della sostenibilità economica dell’offerta.

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