Rinnovabili nelle ristrutturazioni: nuove prospettive per il geoscambio
di: Giampiero GabrielliDal 3 agosto 2026, per i titoli edilizi presentati da tale data, gli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili si applicano anche alle ristrutturazioni importanti e agli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico. Il D.Lgs. 5/2026 stabilisce, per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la copertura mediante fonti rinnovabili del 40% dei consumi per l’acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per la ristrutturazione dell’impianto termico, la quota è pari al 15% della somma dei consumi per la climatizzazione invernale ed estiva. L’estensione può ampliare l’impiego dei sistemi a pompa di calore geotermica, da valutare fin dalle prime fasi della progettazione in relazione alle condizioni geologiche e idrogeologiche, alla disponibilità delle pertinenze, alle interferenze, ai vincoli e alla risposta termica del sottosuolo. Il quadro è completato dal DM 2 aprile 2026 sugli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso. L’attività libera è ammessa per potenze inferiori a 50 kW, con sonde orizzontali fino a 2 metri di profondità o verticali fino a 80 metri. La procedura abilitativa semplificata si applica agli impianti fino a 500 kW, con sonde orizzontali fino a 3 metri o verticali fino a 250 metri, comprese le installazioni sotto i 50 kW che superano i limiti previsti per l’attività libera. Per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW, i parametri termici del sottosuolo devono essere determinati mediante un test di risposta termica o un’adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni. La nuova disciplina rafforza quindi l’integrazione tra progettazione impiantistica, modellazione geologica e idrogeologica, valutazione degli effetti termici e dimensionamento del campo sonde.