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Lauree abilitanti, primo sì della Camera

di: Giampiero Gabrielli
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Il Disegno di legge “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (Ddl Manfredi), che prevede che l’esame di laurea abiliti anche all’esercizio della professione, presentato il 27 ottobre 2020 in prima lettura, lo scorso 23 giugno è stato approvato alla Camera. Il provvedimento, spinto anche dal Piano di ripresa e resilienza (PNRR) che ne ha evidenziato la necessità, è stato quindi trasmesso al Senato per l’approvazione finale. Lo scopo principale che si prefigge il Ddl è quello di semplificare le modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, per una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. Nello specifico, l’articolo 4 del Disegno di legge, che ci riguarda in quanto tratta i titoli universitari che consentono l’accesso all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, sancisce che questi titoli possono essere resi abilitanti su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli Ordini, oppure su iniziativa del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il medesimo Ordine.

Sono quindi disciplinati gli esami finali dei corsi di laurea delle professioni sopra menzionate con lo svolgimento di una prova pratica valutativa, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi, e di una commissione giudicatrice integrata da professionisti di comprovata esperienza, designati dagli ordini professionali.

I nuovi regolamenti da emanare dovranno prevedere un riordino della disciplina ai sensi della legge n.4 del 1999, una semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica, determinazione dell’ambito dell’attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea, un’eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi (indicando i necessari raccordi con l’organizzazione generale), uniformità dei criteri di valutazione della prova pratica e una composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell’esame finale.

L’idea base della riforma è, quindi, quella di abolire l’esame di Stato e far coincidere la discussione della tesi di laurea con l’esame per l’abilitazione, inserendo una prova pratica con una commissione giudicatrice composta da docenti e professionisti. Questa nuova procedura potrà essere applicata a tutti i corsi di laurea che consentono oggi l’accesso all’esame di Stato senza un periodo di tirocinio post lauream.

Ora un po’ di storia. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo era previsto già nell’articolo 5 della legge n. 112 del 3 febbraio 1963 “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo”, ma la sua applicazione venne regolamentata solo nel 1983 grazie al DPR n. 981 “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione del geologo”. Durante questo intervallo temporale vennero applicate le disposizioni transitorie previste dalla legge 112/1963, ovvero aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

Ci troviamo quindi ad affrontare una riflessione importante, se non fondamentale, che forse dovrebbe partire dai consigli degli ordini regionali e prevedere il coinvolgimento diretto degli atenei. Questo ragionamento dovrà abbracciare la professione del geologo in senso ampio, aprirsi a tematiche che oggi sembrano non essere professionali ma che costituiscono un tessuto lavorativo, produttivo e sociale di enorme impatto.

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