AI ACT: cosa cambia per i professionisti dal 2 agosto 2026
di: Giampiero GabrielliDal 2 agosto 2026 diventa applicabile gran parte dell’AI Act, il Reg. (UE) 2024/1689, che introduce nell’Unione europea regole comuni per lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di IA. La disciplina interessa anche gli studi professionali, ormai sempre più spesso dotati di strumenti capaci di generare testi, elaborare dati o assistere le valutazioni tecniche. Il Regolamento non vieta l’impiego dell’IA, ma richiede che avvenga in modo consapevole, trasparente e proporzionato ai rischi.
L’AI Act distingue gli obblighi in base alle caratteristiche del sistema e alle sue finalità. Nella maggior parte dei casi il professionista che utilizza un prodotto sviluppato da altri assume il ruolo di deployer, cioè di soggetto che impiega il sistema nell’ambito della propria attività. Gli adempimenti più rigorosi riguardano invece i sistemi classificati ad alto rischio, la cui applicazione è stata in parte rinviata dal Reg. (UE) 2026/1744. Non ogni software utilizzato per una prestazione tecnica rientra automaticamente in questa categoria: la classificazione dipende dalla destinazione d’uso e dagli effetti che il sistema può produrre.
Per gli studi professionali assume particolare importanza l’obbligo di adottare misure a sostegno dell’alfabetizzazione in materia di IA. Chi utilizza questi strumenti deve conoscerne almeno il funzionamento essenziale, i limiti e i possibili errori. La preparazione richiesta deve essere adeguata alle competenze degli operatori e al contesto nel quale il sistema viene impiegato. Non è previsto un unico corso obbligatorio valido per tutti, ma occorre poter dimostrare che l’utilizzo dell’IA è accompagnato da una preparazione coerente con le attività svolte.
Dal 2 agosto acquistano rilievo anche gli obblighi di trasparenza dell’art. 50. In particolare, deve essere riconoscibile l’interazione diretta con un sistema di IA e devono essere dichiarati determinati contenuti artificiali, come i deepfake. Per i testi generati o manipolati dall’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale, la dichiarazione non è necessaria quando vi sia stata un’effettiva revisione umana e una persona fisica o giuridica ne assuma la responsabilità editoriale. Il controllo, quindi, non può limitarsi a una rilettura formale, ma deve riguardare attendibilità, correttezza e coerenza del contenuto. Commissione europea – regole di trasparenza
Per i professionisti italiani si aggiunge quanto previsto dall’art. 13 della L. 132/2025. Nelle professioni intellettuali l’IA può essere impiegata per attività strumentali e di supporto, mantenendo prevalente il lavoro intellettuale del professionista. Il cliente deve inoltre ricevere informazioni chiare, semplici ed esaustive sui sistemi utilizzati. L’informazione potrà essere inserita nella lettera di incarico, nel preventivo o nella documentazione relativa alla prestazione, purché consenta di comprendere quale ruolo abbia avuto l’IA. L. 132/2025, art. 13
Rimane centrale la responsabilità personale sulla prestazione. Un risultato prodotto dall’IA non può essere assunto senza verifica, soprattutto quando confluisce in una relazione, in un elaborato tecnico o in una valutazione sottoscritta. Il professionista resta responsabile della scelta dei dati, del controllo delle fonti, della correttezza delle elaborazioni e delle determinazioni finali. Parallelamente devono essere tutelati dati personali, informazioni riservate e documenti del cliente, verificando le condizioni applicate dai fornitori dei servizi e limitando l’inserimento di contenuti non necessari.
L’adeguamento all’AI Act richiede quindi misure essenziali ma concrete: conoscere gli strumenti utilizzati, stabilire regole interne, formare gli operatori, proteggere i dati, verificare gli output e informare correttamente il cliente. L’intelligenza artificiale rimane uno strumento di supporto: può contribuire alla prestazione, ma non sostituisce la competenza, il controllo e la responsabilità del professionista.