Subappalto necessario e DGUE: per il Consiglio di Stato può bastare la dichiarazione generica
di: Giampiero GabrielliCon la sentenza n. 3053 del 17 aprile 2026, il Consiglio di Stato è tornato sul tema del subappalto necessario o qualificante negli appalti di lavori, con riferimento alla dichiarazione resa dall’operatore economico nel DGUE. Il caso riguardava una procedura PNRR nella quale era stata contestata l’aggiudicazione in favore di un concorrente non direttamente qualificato per alcune categorie scorporabili, che aveva indicato il ricorso al subappalto senza precisarne espressamente la funzione necessaria ai fini della qualificazione. Il giudice di primo grado aveva ritenuto insufficiente la dichiarazione originaria e non ammissibile la successiva precisazione tramite soccorso istruttorio, considerandola una modifica delle dichiarazioni già rese. Il Consiglio di Stato ha invece riformato la decisione, affermando che, ai fini dell’onere dichiarativo, è sufficiente che l’operatore manifesti la volontà di subappaltare parti delle opere nelle categorie interessate e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. La decisione valorizza anche la struttura del DGUE, che prevede una dichiarazione standard sul subappalto e non consente al concorrente di distinguere formalmente tra subappalto facoltativo e subappalto necessario. In tale quadro, quando dalla documentazione di gara emerge la volontà di affidare a terzi lavorazioni per le quali l’impresa non possiede la qualificazione richiesta, la dichiarazione può essere riferita anche al subappalto necessario. Il principio riguarda quindi il rapporto tra contenuto sostanziale della dichiarazione, qualificazione SOA e limiti applicativi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, confermando che la verifica deve essere condotta sul complesso degli atti di gara e non sulla sola assenza di una formula espressa. Nel caso esaminato, la dichiarazione di subappaltare parte delle prestazioni principali e integralmente le prestazioni scorporabili è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la volontà dell’aggiudicataria di ricorrere al subappalto necessario. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e confermato il provvedimento di aggiudicazione.