White list, per Anac la domanda presentata entro il termine di gara è sufficiente
di: Giampiero GabrielliCon l’Atto del Presidente del 1 aprile 2026, Fasc. n. 1072/2026, l’Anac si è espressa su una procedura relativa a interventi di efficientamento energetico di un edificio scolastico, chiarendo che la mancata iscrizione nella white list non può comportare l’esclusione dell’operatore economico quando la domanda di iscrizione alla Prefettura sia stata presentata entro il termine fissato per le offerte. Nel caso esaminato, l’operatore era stato escluso nonostante avesse inoltrato l’istanza circa un anno prima della scadenza, mentre la lex specialis richiedeva, a pena di esclusione, l’iscrizione già perfezionata entro quel termine. Secondo l’Autorità, una clausola di questo tipo assume carattere escludente e produce effetti restrittivi della concorrenza, anche perché la prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno riconosciuto rilievo alla sola domanda di iscrizione, in considerazione dei tempi del procedimento prefettizio non dipendenti dall’impresa. Il richiamo è all’art. 1, comma 52, L. 190/2012, alla circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2016 e alla giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Lombardia n. 3625/2024. Nello stesso atto l’Anac ha ritenuto non conforme anche la previsione che imponeva, a pena di esclusione, il possesso della certificazione ISO 14001, rilevando il contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con l’art. 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, che per i lavori oltre 150.000 euro considera autosufficiente l’attestazione SOA per la dimostrazione delle capacità tecniche e finanziarie. L’Autorità ha quindi invitato la stazione appaltante a valutare l’annullamento in autotutela degli atti di gara nelle parti interessate oppure l’avvio di una nuova procedura con bando modificato.