Pantouflage negli appalti pubblici: il divieto di passaggio tra PA e operatori economici
di: Giampiero GabrielliIl tema del pantouflage continua a essere rilevante nel settore dei contratti pubblici, dove trasparenza, imparzialità e prevenzione dei conflitti di interesse assumono un ruolo centrale. Con questo termine si indica il passaggio di ex dipendenti pubblici verso soggetti privati con cui abbiano avuto rapporti istituzionali nell’esercizio delle proprie funzioni. Il vocabolo deriva dal lessico amministrativo francese, dove indicava il trasferimento di funzionari pubblici verso incarichi nel settore privato, fenomeno poi ricondotto in ambito internazionale al tema delle cosiddette revolving doors tra pubblico e privato.
Il riferimento normativo principale è contenuto nell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, che prevede limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione.
In ambito appalti pubblici, la questione riguarda in particolare figure che abbiano partecipato alla predisposizione di atti di gara, affidamenti, controlli contrattuali, autorizzazioni o altre attività con effetti verso operatori economici. In tali casi, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto pubblico, possono operare divieti di assunzione o conferimento incarichi da parte dei soggetti privati interessati.
Le stazioni appaltanti inseriscono frequentemente richieste dichiarative nei documenti di gara e nei modelli amministrativi, anche al fine di verificare l’assenza di situazioni incompatibili.
Per imprese, società di servizi tecnici e consulenti che partecipano a procedure pubbliche, la verifica preventiva della posizione dei collaboratori e dei professionisti coinvolti rappresenta un profilo organizzativo da considerare nella fase di partecipazione.
Il pantouflage si inserisce nel più ampio sistema di prevenzione della corruzione e tutela della concorrenza, con effetti diretti anche sulla regolarità delle procedure di affidamento.