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Decreto Ambiente-bis: le principali novità in pillole

di: Giampiero Gabrielli
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È in vigore dal 9 ottobre il D.L. 177/2026, pubblicato nella G.U. n. 234 dell’8 ottobre. Il provvedimento, in corso di conversione, interviene su valutazioni ambientali, terre e rocce da scavo, bonifiche, rischio idrogeologico ed economia circolare. Di seguito una selezione delle disposizioni di interesse per i professionisti. Testo ufficiale.

  • VIA e AIA. Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC vengono attribuite espressamente anche le verifiche di assoggettabilità a VIA per i progetti di sua competenza. Sono inoltre previsti 500 mila euro per il 2027 per rafforzare le istruttorie del MASE sul rinnovo e sul riesame delle AIA statali già rilasciate e sul rispetto delle relative condizioni, con particolare attenzione ai profili sanitari. Art. 1.
  • Un fondo per gli eventi ambientali e climatici. Dal 2027 viene istituito presso il MASE un fondo da 11 milioni di euro annui per investimenti dei Comuni connessi a eventi imprevedibili: crisi del ciclo dei rifiuti, conservazione di flora e fauna autoctona, deterioramento ecologico, anche delle acque, e ulteriori effetti dei cambiamenti climatici. Sono esclusi gli eventi emergenziali individuati dall’art. 7, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 1/2018. Il finanziamento non potrà superare un milione di euro per evento. Modalità di accesso e criteri saranno stabiliti con decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. Art. 2.
  • Rischio idrogeologico. Le spese per l’assistenza tecnico-specialistica ai Commissari di Governo, finalizzata alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, sono poste a carico dei quadri economici delle opere da realizzare o ancora non chiuse contabilmente, entro il 2% del finanziamento assegnato. Restano salve le disposizioni specificamente richiamate dalla norma: il 2% non sostituisce quindi tutti i limiti previsti dalle discipline particolari. Art. 3.
  • Terre e rocce da scavo. Nei cantieri puntuali, che producono complessivamente non più di 20 m³ calcolati dalle sezioni di progetto, è consentito il riutilizzo diretto nello stesso sito anche senza preventiva caratterizzazione ambientale. I requisiti devono risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori. Sono esclusi i materiali contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati nello scavo, quelli provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica e dagli scavi per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione. La semplificazione non riguarda il trasferimento in altri siti. Per le terre qualificate come rifiuti con codici EER 17 05 04 e 17 05 03*, le soglie di deposito temporaneo di 4.000 m³ complessivi, di cui non oltre 800 m³ pericolosi, vengono inserite nel D.Lgs. 152/2006. Erano già previste dall’art. 23 del DPR 120/2017, che non viene sostituito dal decreto. Art. 4; DPR 120/2017, art. 23.
  • Bonifiche e responsabilità della contaminazione. La Provincia deve adottare l’ordinanza di diffida al responsabile della potenziale contaminazione entro 150 giorni dalla comunicazione delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 244, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. L’ordinanza deve essere notificata senza indugio anche al proprietario del sito. In caso di inerzia, la Regione assegna alla Provincia un ulteriore termine non superiore a 30 giorni; se l’inerzia persiste, adotta l’ordinanza con il supporto tecnico del SNPA.
  • Ferro e manganese nelle acque sotterranee. Vengono eliminate le relative voci dalla tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006. Sono quindi soppresse le due CSC utilizzate nelle procedure di bonifica; la modifica non riguarda i requisiti delle acque destinate al consumo umano.
  • Caratterizzazione delle aree marine nei SIN. Il decreto prevede che gli allegati in materia di bonifica siano integrati, con un successivo decreto ministeriale, con criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine nei SIN.
  • Terra dei Fuochi. Vengono destinate agli interventi di risanamento e bonifica affidati al Commissario unico risorse disponibili fino a 200 milioni di euro, nell’ambito della quota del fondo previsto dall’art. 1, comma 875, della L. 207/2024 attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme confluiscono nella contabilità speciale del Commissario e il loro impiego deve essere documentato nelle relazioni previste dalla normativa. Art. 5, relativo anche alle precedenti tre pillole.
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