Equo compenso negli appalti pubblici: il ribasso non determina automaticamente l’esclusione
di: Giampiero GabrielliIl TAR Campania – Salerno, con la sentenza n. 1382 del 22 luglio 2026, si è pronunciato sull’applicazione dell’equo compenso nell’ambito di un appalto integrato disciplinato dal D.Lgs. 36/2023. La controversia riguardava una procedura negoziata sotto soglia UE, comprendente l’esecuzione dei lavori e la progettazione esecutiva, nella quale l’aggiudicataria aveva applicato un ribasso del 52% all’importo previsto per la progettazione.
La seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che tale ribasso fosse contrario alla L. 49/2023 e all’art. 41, comma 15-bis, D.Lgs. 36/2023. Secondo la ricorrente, la violazione della disciplina sull’equo compenso avrebbe dovuto determinare l’esclusione dell’offerta.
La questione riguarda il coordinamento tra due disposizioni. Da una parte, l’art. 2, comma 3, L. 49/2023 stabilisce espressamente che le norme sull’equo compenso si applicano anche alle prestazioni professionali rese in favore della PA. Dall’altra, il D.Lgs. 36/2023 contiene una disciplina specifica per la determinazione dei corrispettivi dei S.A.I., per la formulazione del ribasso e per la verifica della congruità delle offerte.
Il TAR ha richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 844/2025, secondo il quale la L. 49/2023 non trova «diretta e generale applicazione» nel settore degli appalti pubblici. Per il Collegio, il sistema dei contratti pubblici è regolato da disposizioni speciali che non consentono di applicare automaticamente alla gara tutte le conseguenze previste dalla legge sull’equo compenso.
La sentenza non afferma, tuttavia, che l’equo compenso sia irrilevante negli affidamenti pubblici. Il principio deve essere considerato dalla stazione appaltante nella valutazione della sostenibilità economica dell’offerta, ma un ribasso elevato non costituisce, da solo, una causa automatica di esclusione. L’eventuale incongruità deve emergere da elementi concreti ed essere esaminata secondo le regole del Codice.
Il rapporto tra le disposizioni può essere sintetizzato nel seguente schema:
| Passaggio | Effetto |
|---|---|
| La PA affida una prestazione professionale nell’ambito di un appalto | Si applica il D.Lgs. 36/2023 |
| La prestazione è resa da un professionista in favore della PA | Rileva la disciplina dell’equo compenso |
| L’offerta presenta un ribasso elevato | Il ribasso può richiedere una verifica di congruità |
| Viene prospettata una violazione della L. 49/2023 | Non deriva automaticamente l’esclusione |
| Sono dimostrati elementi concreti di insostenibilità | La stazione appaltante valuta l’anomalia dell’offerta |
Nel caso esaminato, la ricorrente aveva richiamato la violazione dell’equo compenso senza fornire, secondo il TAR, elementi specifici sufficienti a dimostrare l’effettiva insostenibilità dell’offerta. Il Collegio ha pertanto respinto la censura e confermato l’aggiudicazione.
La decisione non stabilisce in termini generali che un ribasso del 52% sia sempre ammissibile o compatibile con l’equo compenso. Stabilisce che quella percentuale, considerata isolatamente, non comporta l’automatica esclusione dell’operatore economico. Per contestare l’offerta occorre dimostrarne concretamente l’incongruità, mentre la relativa valutazione è rimessa alla stazione appaltante nell’ambito della verifica dell’anomalia.
Il principio espresso dalla sentenza può quindi essere riassunto nei seguenti termini: la L. 49/2023 si applica alle prestazioni professionali rese alla PA, ma, secondo il TAR Campania, negli appalti disciplinati dal D.Lgs. 36/2023 la sua applicazione deve essere coordinata con le regole specifiche del Codice e non determina automaticamente l’esclusione dell’offerta.