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Rifiuti: nuovi criteri per i Centri di raccolta e aggiornamento dell’app RENTRI FIR Digitale

di: Giampiero Gabrielli
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L’Albo nazionale gestori ambientali ha aggiornato le indicazioni operative sull’impiego dei codici EER nelle iscrizioni, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 26 marzo 2026 sulla disciplina dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. Il decreto ha sostituito la precedente disciplina e modificato l’elenco dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche, introducendo ulteriori codici EER. Con la Circolare n. 7 del 14 luglio 2026, il Comitato nazionale ha precisato che, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, possono essere utilizzati anche i codici EER non appartenenti al capitolo 20, purché compresi nell’Allegato 1 al D.M. 26 marzo 2026. Nei provvedimenti di iscrizione o di variazione, le Sezioni regionali e provinciali dovranno riportare, accanto a tali tipologie, l’annotazione che le identifica come rifiuti previsti dall’Allegato 1 del decreto. Per le categorie 4 e 5, la Circolare chiarisce invece che alcuni rifiuti identificati con codici del capitolo 20 possono essere inseriti nell’iscrizione quando, in ragione della loro origine, siano classificabili come rifiuti speciali. Le indicazioni riguardano carta e cartone con codice 20 01 01, rifiuti biodegradabili di cucine e mense con codice 20 01 08, oli e grassi commestibili con codice 20 01 25 e rifiuti biodegradabili con codice 20 02 01, limitatamente a taglio e sfalcio derivanti dalle attività di preparazione del cantiere. Gli stessi codici possono essere utilizzati nella categoria 5 qualora l’iscrizione comprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 212, comma 7, D.Lgs. 152/2006. La Circolare abroga inoltre la precedente Circolare n. 95/2012. Con la Deliberazione n. 3 del 1° luglio 2026, l’Albo ha aggiornato anche la Tabella D2 relativa ai requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, adeguando i codici dei gruppi cartuccia esauriti e dei toner alla nuova disciplina. Dal 12 agosto 2026, per effetto dell’applicazione del Regolamento UE 2025/40, sarà inoltre eliminato dalla Tabella il codice EER 20 01 99 riferito alle capsule di caffè o di altri infusi esausti, che dovranno essere classificate come imballaggi anche quando conferite insieme al contenuto. Sul versante della tracciabilità digitale, dal 5 agosto 2026 sarà disponibile un aggiornamento dell’app “RENTRI FIR Digitale” utilizzata per la gestione del xFIR. L’aggiornamento modifica in particolare i requisiti tecnici: l’app sarà supportata esclusivamente su dispositivi con Android 10 o versioni successive e iOS 16 o versioni successive. Gli operatori dovranno quindi verificare preventivamente il sistema operativo installato e, se necessario, aggiornarlo o utilizzare un dispositivo compatibile, come indicato nell’avviso ufficiale RENTRI.

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