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Smart working e obblighi informativi sulla sicurezza

di: Giampiero Gabrielli
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Con l’entrata in vigore della L. 11 marzo 2026, n. 34, recante disposizioni annuali per le piccole e medie imprese, viene introdotta una modifica al D.Lgs. 81/2008 che incide direttamente sulla gestione della sicurezza nel lavoro agile. In particolare, l’intervento normativo inserisce un nuovo comma 7-bis all’interno dell’art. 73, prevedendo un obbligo esplicito e periodico in capo al datore di lavoro.

La disposizione stabilisce che il datore di lavoro debba fornire con cadenza almeno annuale un’informativa scritta ai lavoratori che operano in modalità di lavoro agile, contenente l’individuazione dei rischi generali e specifici connessi a tale modalità lavorativa. L’ambito di applicazione riguarda attività svolte in contesti non direttamente riconducibili alla disponibilità giuridica del datore di lavoro, con conseguente necessità di definire un quadro informativo che consenta al lavoratore di operare in condizioni coerenti con le misure di prevenzione.

L’omessa trasmissione dell’informativa comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, che prevedono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda fino a 7.403 euro. La previsione introduce quindi un regime sanzionatorio diretto collegato alla mancata formalizzazione dell’obbligo informativo.

L’informativa deve contenere indicazioni relative ai principali fattori di rischio connessi al lavoro agile, tra cui l’utilizzo prolungato di videoterminali, le condizioni ergonomiche della postazione di lavoro, gli aspetti legati all’organizzazione dell’attività e i possibili effetti correlati allo stress lavoro-correlato. Tali elementi devono essere definiti sulla base di una valutazione preventiva dei rischi, coerente con quanto previsto dal quadro generale della normativa in materia di salute e sicurezza.

Rimane fermo l’obbligo di cooperazione da parte del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte, mentre il datore di lavoro è tenuto a trasmettere l’informativa anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’intervento normativo si inserisce in un quadro già delineato dalla L. 81/2017, trasformando un adempimento precedentemente previsto in forma generale in una prescrizione dotata di specifico apparato sanzionatorio.

L’aggiornamento normativo introduce quindi una formalizzazione più stringente degli obblighi connessi alla gestione della sicurezza nel lavoro agile, con particolare riferimento alla periodicità e alla tracciabilità dell’informazione fornita ai lavoratori.

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