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Valutazione dell’equivalenza del CCNL nei contratti pubblici: il parere del MIT n. 3522 del 3 giugno 2025

di: Giampiero Gabrielli
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3522 del 3 giugno 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 209/2024, che ha modificato il Codice dei Contratti Pubblici. L’intervento riguarda in particolare la valutazione di equivalenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, quando questo sia dichiarato in sede di offerta dall’operatore economico.

Il quesito posto al MIT verteva su due aspetti principali:

  1. Se la valutazione di equivalenza debba avvenire esclusivamente secondo i criteri previsti dall’art. 4, commi 2 e 3, dell’Allegato I.01;
  2. Se la definizione di “scostamento marginale” debba attendere l’adozione delle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previste entro il 31 marzo 2025.

Criteri per la valutazione dell’equivalenza

Il MIT ha ricordato che l’art. 4 dell’Allegato I.01 stabilisce puntualmente le condizioni in cui la stazione appaltante può considerare equivalente il CCNL proposto. In particolare:

  • Al comma 2, sono elencate le componenti fisse della retribuzione globale annua da considerare per valutare l’equivalenza economica. L’equivalenza si ritiene sussistente se tali componenti sono almeno pari a quelle del CCNL di riferimento;
  • Al comma 3, sono indicati i parametri per la valutazione delle tutele normative;
  • Il comma 4 prevede che le tutele normative possano dirsi equivalenti solo in presenza di “scostamenti marginali” rispetto ai parametri indicati.

Il ruolo delle linee guida e l’intervento dell’Anac

Poiché le linee guida del Ministero del Lavoro non risultano ancora adottate, il MIT ha indicato che, nelle more, è possibile fare riferimento alle indicazioni contenute nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 dell’Anac.

Secondo tali indicazioni, la valutazione dovrebbe essere articolata in due fasi:

  1. Valutazione delle tutele economiche, considerando esclusivamente le componenti fisse della retribuzione globale annua;
  2. Valutazione delle tutele normative, prendendo in considerazione elementi quali:
    • disciplina del lavoro supplementare e clausole elastiche del part-time;
    • lavoro straordinario e suoi limiti massimi;
    • compensazione delle ex festività soppresse (es. permessi individuali);
    • durata dei periodi di prova, preavviso e comporto;
    • indennità e trattamenti integrativi per malattia, infortunio e maternità;
    • monte ore di permessi retribuiti;
    • bilateralità;
    • previdenza e sanità integrativa.

L’equivalenza normativa è ritenuta accettabile in caso di scostamenti marginali su un numero limitato di parametri, in genere non superiore a due.

Considerazioni operative per le stazioni appaltanti

Il parere MIT n. 3522 offre un primo supporto interpretativo per le amministrazioni chiamate a valutare l’equivalenza dei CCNL dichiarati in gara. In assenza delle linee guida definitive, si suggerisce un approccio prudente, fondato su criteri comparativi dettagliati e documentati. Il riferimento alle indicazioni Anac, seppur non vincolanti, consente di orientare l’attività istruttoria in modo coerente con i principi di trasparenza e parità di trattamento.

In tale quadro, va tuttavia rilevato che l’applicazione pratica di tali valutazioni può risultare particolarmente impegnativa per amministrazioni di piccole dimensioni, spesso prive delle risorse e delle competenze necessarie a gestire nel dettaglio confronti contrattuali complessi. Una riflessione ulteriore sull’effettiva sostenibilità operativa di tali obblighi appare dunque opportuna, anche alla luce dell’attesa per l’adozione di strumenti applicativi più chiari e uniformi.

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