Principio di rotazione e affidamenti MEPA: indicazioni dalla giurisprudenza
di: Giampiero GabrielliLa sentenza del TAR Campania n. 1358 del 25 febbraio 2026 affronta il tema dell’applicazione del principio di rotazione nell’ambito degli affidamenti diretti gestiti tramite piattaforme telematiche, con particolare riferimento alle richieste di offerta aperte sul MEPA.
Il caso esaminato riguarda un affidamento di servizi sotto soglia, aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, mediante richiesta di offerta aperta a più operatori economici. L’operatore uscente ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che la modalità procedurale adottata, caratterizzata da un’apertura formale alla concorrenza, escludesse l’applicazione del principio di rotazione.
Il Tribunale ha chiarito che la procedura svolta tramite richiesta di offerta aperta sul MEPA mantiene la qualificazione di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, indipendentemente dalla possibilità per più operatori di presentare offerta. Tale impostazione comporta l’applicazione del principio di rotazione già a partire dal secondo affidamento consecutivo relativo al medesimo settore merceologico.
Il principio di rotazione è richiamato come elemento strutturale delle procedure sotto soglia, finalizzato a evitare la reiterazione degli affidamenti in favore del medesimo operatore e a garantire una distribuzione temporale delle opportunità tra gli operatori economici. In tale contesto, non assume rilievo né la modalità telematica della procedura né il criterio di aggiudicazione adottato.
Il TAR ha inoltre escluso l’interpretazione secondo cui la rotazione opererebbe solo a partire da un terzo affidamento consecutivo, evidenziando come la disciplina impedisca già il rinnovo immediato dell’affidamento in favore del contraente uscente.
Con riferimento alla possibilità di derogare al principio di rotazione, il Collegio ha richiamato quanto previsto dall’art. 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, che consente l’affidamento al gestore uscente solo in presenza di una motivazione rafforzata. Tale motivazione deve tener conto della struttura del mercato, dell’assenza di alternative e della corretta esecuzione del contratto precedente, condizioni che devono risultare tutte contestualmente soddisfatte.
Nel caso esaminato, è stata rilevata l’assenza di elementi idonei a giustificare la deroga, sia in termini di analisi del mercato sia di esplicitazione delle motivazioni da parte della stazione appaltante.
La decisione conferma quindi l’applicabilità del principio di rotazione anche nelle procedure svolte tramite strumenti digitali e ribadisce la necessità di un adeguato supporto motivazionale nei casi in cui si intenda derogare a tale principio.