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ANAC, subappalto necessario e DGUE: indicazione delle prestazioni a pena di esclusione

di: Giampiero Gabrielli
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Con il parere di precontenzioso n. 85 dell’11 marzo 2026, ANAC ha esaminato un caso relativo a un appalto integrato nel quale l’operatore economico era stato escluso per carenza di qualificazione in alcune categorie scorporabili e per l’assenza dell’iscrizione richiesta all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali, avendo dichiarato in modo generico il ricorso al subappalto senza specificare le lavorazioni da affidare. Nel parere, l’Autorità ha ritenuto legittima l’esclusione, richiamando l’art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023, che richiede l’indicazione, già in sede di offerta, dei lavori, delle parti di opere, dei servizi o delle forniture che si intende subappaltare. Il provvedimento distingue questa fattispecie dalle ipotesi in cui la dichiarazione presenti soltanto profili di ambiguità, chiarendo che, nel caso esaminato, non si era in presenza di una formulazione imprecisa ma di una omissione sostanziale relativa proprio alle prestazioni necessarie a colmare il difetto di qualificazione. Per ANAC, in una situazione del genere il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare successivamente una dichiarazione mancante, perché ciò altererebbe il contenuto dell’offerta e inciderebbe sulla par condicio tra concorrenti. Il parere si colloca nel quadro del confronto interpretativo sviluppatosi anche dopo il parere ANAC n. 112/2025, che aveva richiamato un orientamento meno formalistico sulla dichiarazione di subappalto necessario, ma conferma che resta centrale la possibilità, per la stazione appaltante, di individuare con immediatezza quali lavorazioni il concorrente, privo delle necessarie qualificazioni, intenda affidare in subappalto.

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