Parere MIT: ricalcolo della soglia di anomalia anche con inversione procedimentale
di: Giampiero GabrielliCon il parere n. 4067 del 2 marzo 2026 il MIT è intervenuto sul tema della rideterminazione della soglia di anomalia nelle procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor prezzo nelle quali la stazione appaltante abbia previsto l’inversione procedimentale. Il quesito riguardava una procedura di lavori sotto soglia nella quale, durante l’apertura delle offerte economiche, un operatore economico era stato escluso per mancata dimostrazione della congruità dell’offerta. In tale contesto è stato chiesto se, a seguito dell’esclusione intervenuta in questa fase della procedura, fosse necessario procedere a un nuovo calcolo della soglia di anomalia.
Nel parere il Ministero precisa che la soglia di anomalia è determinata sulla base di due elementi: il numero dei concorrenti e l’importo delle offerte presentate. La modifica di uno di questi fattori, come nel caso dell’esclusione o della riammissione di un operatore economico, comporta quindi la necessità di procedere alla rideterminazione della soglia. Tale operazione determina l’applicazione del meccanismo della regressione procedimentale, con la conseguente rinnovazione degli atti successivi alla prima individuazione della soglia, compresa la graduatoria eventualmente già formata.
Il parere richiama inoltre quanto previsto dall’art. 108, comma 12 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui la soglia di anomalia diventa immodificabile soltanto al momento dell’aggiudicazione. Fino a tale fase della procedura la soglia può quindi essere ricalcolata qualora intervengano variazioni nel numero dei concorrenti o nelle offerte considerate ai fini del calcolo.
Nel documento viene ricordato anche il precedente intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2025, pronunciata a seguito di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Campania proprio con riferimento all’art. 108, comma 12 del D.Lgs. 36/2023. In quella decisione è stata riconosciuta la possibilità di aggiornare la soglia di anomalia fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione anche nelle procedure caratterizzate dall’inversione procedimentale.
La Corte ha evidenziato che la possibilità di modificare la soglia fino all’aggiudicazione consente di evitare che restino in gara operatori economici privi dei requisiti richiesti. La disciplina individua quindi nel momento dell’aggiudicazione il punto oltre il quale la soglia non può più essere modificata, in relazione al bilanciamento tra stabilità della procedura, efficienza dell’azione amministrativa e rispetto dei principi di imparzialità.
Nel medesimo passaggio la sentenza richiama anche il principio del risultato previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023, che orienta l’attività delle stazioni appaltanti verso un affidamento del contratto tempestivo ed efficiente nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.