Disegno di legge delega per il Codice dell’edilizia e delle costruzioni
di: Giampiero GabrielliIl Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di disegno di legge delega finalizzato all’adozione del nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni, destinato a intervenire sul quadro normativo attualmente definito dal DPR 380/2001. Il provvedimento, recentemente bollinato, sarà trasmesso al Parlamento e si affiancherà alle iniziative legislative già in corso sul medesimo tema. Il disegno di legge attribuisce al Governo la delega per adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi diretti alla redazione del nuovo Codice, riducendo quindi il termine inizialmente ipotizzato di diciotto mesi. L’intervento legislativo si colloca nel contesto della stratificazione normativa che nel tempo ha interessato la disciplina edilizia e urbanistica e mira a riordinare in forma organica il sistema delle disposizioni vigenti. La nuova versione del testo distingue i principi e criteri direttivi della delega in tre gruppi: criteri generali, criteri riguardanti il riparto delle competenze tra Stato e Regioni e criteri specifici relativi ai contenuti della riforma. I principi generali riguardano il riassetto e il coordinamento della disciplina edilizia con la normativa in materia di assetto idrogeologico, il superamento delle barriere architettoniche, il coordinamento con le disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e l’adeguamento della normativa urbanistica connessa alle attività edilizie, con l’obiettivo di superare la frammentazione delle norme oggi vigenti. Per quanto riguarda la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, il disegno di legge prevede che il Governo individui le disposizioni riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di edilizia e sicurezza delle costruzioni, definendo livelli essenziali delle prestazioni. In questo ambito dovranno essere individuate misure dirette a garantire un punto unico di accesso per cittadini e operatori per la presentazione delle domande, comunicazioni e segnalazioni relative ai titoli edilizi, oltre al principio del cosiddetto “once only”, che prevede che la pubblica amministrazione non richieda nuovamente dati o documenti già disponibili nei propri archivi. Tra gli ulteriori criteri indicati figurano l’individuazione di requisiti minimi per lo svolgimento dell’attività edilizia nei comuni privi di strumenti urbanistici, la definizione di requisiti inderogabili relativi alla verifica dello stato legittimo degli immobili, il collegamento tra categorie di intervento edilizio e relativi titoli abilitativi e l’individuazione di criteri uniformi per le controprestazioni connesse ai procedimenti amministrativi. Il disegno di legge richiama inoltre la necessità di individuare condizioni uniformi per l’esecuzione di interventi edilizi di limitata entità che non comportano trasformazioni edilizie significative, di disciplinare i casi in cui gli interventi siano subordinati alla presentazione di comunicazioni di inizio attività e di definire criteri di semplificazione per i mutamenti di destinazione d’uso che non comportino incrementi rilevanti del carico urbanistico. Ulteriori ambiti riguardano la definizione di requisiti tecnici inderogabili relativi a sicurezza, igiene, salubrità ed efficienza energetica degli edifici e degli impianti, l’individuazione di criteri omogenei per la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia e la determinazione di parametri procedimentali uniformi per il rilascio di titoli edilizi in sanatoria. I criteri specifici della delega riprendono in larga parte quelli già presenti nelle versioni precedenti del provvedimento, introducendo alcune integrazioni. Tra gli aspetti trattati figura la revisione della disciplina relativa all’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, da realizzare mediante l’individuazione di procedure e titoli abilitativi coerenti con la tutela dell’affidamento del proprietario o dell’avente titolo. Il testo specifica che la verifica può fondarsi sull’ultimo titolo edilizio disponibile purché esso riporti gli estremi del titolo originario e degli eventuali atti successivi, con attestazione asseverata da parte di un professionista qualificato. Restano inoltre confermate le categorie di interventi edilizi che dovranno essere oggetto di coordinamento normativo, tra cui la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di adeguamento funzionale, quelli che non incidono su parti strutturali o prospetti e gli interventi di manutenzione ordinaria e opere minori. Il disegno di legge prevede anche la revisione dei titoli abilitativi e dei relativi regimi amministrativi, con interventi di semplificazione e con la definizione di una classificazione nazionale delle difformità rispetto al titolo edilizio. In tale contesto viene indicata la semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio dei titoli in sanatoria, prevedendo inoltre che le agevolazioni fiscali non possano essere riconosciute in presenza di difformità edilizie qualora non sia stato previamente ottenuto il titolo in sanatoria. La delega include inoltre la disciplina di procedure di regolarizzazione per difformità di lieve entità, condizionate alla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della richiesta e alla realizzazione degli interventi necessari per garantire il rispetto delle norme tecniche di sicurezza, oltre alla rimozione delle opere non sanabili. Tra gli ulteriori ambiti di intervento rientrano la revisione della disciplina dell’attività edilizia con riferimento agli obiettivi di rigenerazione urbana, recupero del patrimonio esistente, efficientamento energetico e sicurezza sismica degli edifici, nonché la definizione dei criteri per la classificazione del territorio in zone sismiche e per l’individuazione dei regimi amministrativi applicabili e delle relative classi di rischio. Il provvedimento richiama inoltre il riordino delle disposizioni relative alla sostenibilità ambientale delle costruzioni. La versione bollinata del testo introduce modifiche anche alla procedura di adozione dei decreti legislativi delegati, prevedendo che il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sia richiesto esclusivamente per le disposizioni riguardanti la sicurezza delle costruzioni. Il parere del Consiglio di Stato e quello eventualmente richiesto al Consiglio Superiore dei lavori pubblici dovranno essere espressi entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto legislativo, mentre le commissioni parlamentari dovranno pronunciarsi entro quarantacinque giorni. Resta inoltre prevista la possibilità per il Governo di adottare, entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, eventuali disposizioni integrative o correttive.