ANGA – Pubblicata la delibera sul Responsabile Tecnico e il calendario delle verifiche 2026
di: Giampiero GabrielliIl Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la delibera n. 6 del 26 novembre 2025, che unifica e riordina la disciplina relativa al Responsabile Tecnico ai sensi del DM 120/2014 e dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
Il provvedimento riorganizza in un unico testo le disposizioni emanate negli anni precedenti, definendo in modo organico requisiti, modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità, criteri di aggiornamento e casi di dispensa. Dalla data di entrata in vigore della delibera risultano abrogate le precedenti deliberazioni sul tema.
Un passaggio rilevante riguarda il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione. In tali casi è prevista la possibilità di assumere l’incarico di Responsabile Tecnico senza sostenere la verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento, limitatamente all’impresa rappresentata. La verifica del requisito temporale è demandata alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo sulla base dei dati del Registro delle Imprese.
La delibera chiarisce che la dispensa riguarda esclusivamente le verifiche di idoneità e non esonera dal possesso dei requisiti di titolo di studio ed esperienza professionale previsti dalla normativa vigente. In particolare, anche il legale rappresentante dispensato deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, salvo i casi di esonero già previsti per i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017.
Il testo disciplina inoltre le modalità di svolgimento delle verifiche, sia in forma cartacea sia digitale, i punteggi minimi per il superamento, la durata quinquennale dell’idoneità e i termini per l’aggiornamento. Le sedi e le date delle verifiche sono pubblicate annualmente entro il 31 ottobre sul portale dell’Albo, con riferimento all’anno successivo.
La delibera n. 6 del 26 novembre 2025 entra in vigore il 2 gennaio 2026 e si applica alle nuove domande presentate a partire da tale data, mentre le istanze già avviate restano disciplinate dalle disposizioni previgenti.