TAR Lazio: escussione della garanzia provvisoria e verifica dell’imputabilità dell’inadempimento
di: Giampiero GabrielliIl TAR Lazio, con sentenza n. 21082 del 25 novembre 2025, ha affrontato il tema dell’incameramento della garanzia provvisoria in un appalto di forniture, collegato alla revoca dell’aggiudicazione per mancata produzione di una specifica copertura assicurativa richiesta dalla stazione appaltante. L’appalto riguardava beni standardizzati a catalogo e l’aggiudicatario aveva documentato difficoltà oggettive nel reperire la garanzia richiesta, normalmente destinata ai produttori e non ai fornitori del bene.
Nel ricorso veniva evidenziato che l’aggiudicatario aveva intrapreso contatti con più compagnie assicurative e con la stessa amministrazione, senza tuttavia riuscire a ottenere la copertura richiesta. Il TAR ha ritenuto che tale circostanza escludesse qualsiasi profilo di negligenza, condizione necessaria affinché la stazione appaltante possa procedere all’escussione della garanzia provvisoria.
Il Collegio ha richiamato i principi affermati dalla Corte di giustizia UE (sentenza 26 settembre 2024, n. 403), secondo cui l’incameramento automatico della garanzia provvisoria è contrario ai principi di proporzionalità e parità di trattamento. La stazione appaltante deve quindi valutare caso per caso la condotta dell’operatore economico e verificare l’imputabilità dell’inadempimento.
Nel caso di specie, risultava provato che l’aggiudicatario si fosse attivato in modo congruo per ottenere la garanzia richiesta, senza riuscirvi per ragioni indipendenti dalla propria condotta. In assenza di colpa, l’escussione della garanzia provvisoria non poteva essere disposta.
La sentenza ha quindi accolto il ricorso e annullato la deliberazione con cui la stazione appaltante aveva disposto l’incameramento della garanzia provvisoria.