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Modifiche al Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili introdotte dal D.Lgs. 178/2025

di: Giampiero Gabrielli
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Il D.Lgs. 178/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2025, introduce modifiche al D.Lgs. 190/2024, noto come Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili (TU FER). Le disposizioni entreranno in vigore l’11 dicembre 2025.

Il correttivo amplia l’ambito di applicazione del TU FER includendo gli impianti di accumulo energetico e gli elettrolizzatori, che rientrano ora nei procedimenti amministrativi previsti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Viene precisato che le semplificazioni autorizzative del TU FER si applicano solo agli impianti localizzati in aree qualificate come idonee o in zone di accelerazione. Allo stesso tempo, viene aggiornata una serie di definizioni, tra cui quelle di impianto ibrido, interventi edilizi, opere connesse, infrastrutture indispensabili e revisione della potenza, con richiami al Testo Unico Edilizia.

Il decreto rafforza inoltre l’uso della piattaforma digitale SUER (Sistema Unico per l’Energia da Rinnovabili), prevista dal D.Lgs. 199/2021, destinata a gestire in forma centralizzata progetti e istanze. Attraverso SUER saranno disponibili anche i modelli unici per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e per l’Autorizzazione Unica. In attesa della piena operatività della piattaforma, resta valida la trasmissione digitale con le modalità attualmente adottate dalle amministrazioni.

Per gli interventi rientranti nell’attività libera, se localizzati in aree idonee o zone di accelerazione, è prevista la compatibilità automatica con gli strumenti urbanistici vigenti. Tale automatismo non si applica a interventi su beni o aree vincolate, per i quali diventa necessario ricorrere alla PAS. Quando l’intervento richiede un titolo edilizio previsto dal Testo Unico Edilizia, questo deve essere acquisito prima dell’avvio delle attività.

La disciplina della PAS viene aggiornata precisando che gli impianti situati in aree idonee o zone di accelerazione si considerano compatibili con gli strumenti urbanistici. Sono chiariti i criteri per individuare il Comune competente, corrispondente a quello in cui ricade la parte prevalente dell’intervento. Il termine per l’istruttoria passa da 15 a 30 giorni e quello per l’avvio dei lavori da 1 a 2 anni.

Per l’Autorizzazione Unica, la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza Ambientale diventano fasi preliminari da svolgersi prima dell’avvio del procedimento. La verifica di assoggettabilità deve concludersi entro 90 giorni. È possibile dimostrare la disponibilità delle aree anche tramite contratto preliminare. La conferenza di servizi può durare fino a 120 giorni e la validità dell’autorizzazione passa da 4 a 5 anni. Su tale titolo può essere apposto un vincolo di esproprio, da eseguire entro un anno.

Il correttivo introduce infine una procedura stragiudiziale per risolvere controversie su aspetti tecnici e amministrativi, gestita da ARERA e dall’Acquirente Unico, con possibilità di ricorso successivo al giudice amministrativo.

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