CAM Edilizia: pubblicato il nuovo DM, in vigore dal 1 febbraio 2026
di: Giampiero GabrielliSono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2025) i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per servizi di progettazione e lavori relativi a interventi edilizi, adottati con DM MASE 24 novembre 2025. Il decreto sostituisce integralmente il DM 256/2022 e il suo correttivo, aggiornando il quadro normativo alla recente revisione del Piano d’Azione nazionale per il GPP e al Regolamento UE 2024/3110 sui prodotti da costruzione.
I nuovi CAM si applicheranno alle procedure i cui bandi o avvisi saranno pubblicati dal 1 febbraio 2026. Sono inclusi i servizi di progettazione, la direzione lavori, gli appalti di manutenzione e gli affidamenti integrati basati su progetti validati dopo tale data. Per la progettazione interna alle stazioni appaltanti, i CAM si applicano anche se l’incarico è precedente, purché la progettazione non sia ancora validata.
Il DM mantiene in vigore il DM 256/2022 per un periodo limitato, esclusivamente per gli appalti integrati basati su PFTE validati nella vigenza del decreto del 2022 e pubblicati entro tre mesi dalla validazione, nonché per gli appalti di lavori con progetto esecutivo anch’esso validato in tale periodo e pubblicato entro tre mesi.
L’Allegato 1 definisce le prescrizioni tecniche e le clausole obbligatorie applicabili a progettazione, direzione lavori ed esecuzione dei lavori. Restano vigenti i CAM dedicati alle infrastrutture stradali, mentre per interventi parziali le prescrizioni CAM si applicano solo alle parti interessate. Il perimetro applicativo è ampliato: rientrano anche opere di urbanizzazione eseguite a scomputo da privati, interventi convenzionati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 36/2023 e immobili sottoposti a tutela culturale, con esclusione delle prescrizioni incompatibili con esigenze conservative.
Quando una gara è bandita da centrali di committenza o soggetti aggregatori senza individuazione preliminare delle amministrazioni aderenti, è il soggetto banditore a specificare i CAM da applicare. Le amministrazioni recepiranno poi tali prescrizioni nei singoli contratti attuativi.
Le indicazioni per la progettazione riguardano l’impiego e la messa a disposizione degli studi LCA e LCC, la definizione dei contenuti da inserire nel DIP e la possibilità di introdurre criteri premianti legati alla competenza tecnica dei progettisti. La verifica dei CAM può avvenire in più fasi: attribuzione dei punteggi tecnici, controllo di conformità del progetto e verifica in cantiere tramite etichette ambientali, certificati o altra documentazione.
Per il servizio di progettazione, l’Allegato 1 distingue clausole obbligatorie (relazione CAM progetto, contenuti del CSA, utilizzo BIM), specifiche tecniche territoriali e per opere e manufatti (diagnosi energetica, qualità dell’aria interna, risparmio idrico, piani di manutenzione e demolizione selettiva), specifiche sui prodotti da costruzione e prescrizioni relative al cantiere. Sono previsti criteri premianti legati alla competenza dei progettisti, alla qualità degli studi LCA e LCC, all’uso di materiali riciclati, alla gestione delle acque grigie e ai protocolli di misura e verifica dei risparmi energetici.
I paragrafi successivi disciplinano i criteri per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, nonché per gli appalti integrati. In questi ultimi, i criteri premianti riguardano l’ottimizzazione progettuale sotto il profilo della sostenibilità, la prestazione energetica migliorativa, la gestione del fine vita degli impianti e la presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.