TAR Lombardia: la SA deve accertare l’illecito professionale solo con i mezzi di prova indicati dall’art. 98
di: Giampiero GabrielliCon la sentenza n. 3507 del 31 ottobre 2025 il TAR Lombardia ha chiarito che le stazioni appaltanti, nel valutare la sussistenza di un grave illecito professionale, non possono fondarsi su notizie di cronaca o elementi indiziari, ma devono utilizzare esclusivamente i mezzi di prova previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 36/2023.
Il caso riguardava l’esclusione di un’ATI da una gara per lavori pubblici, motivata dal fatto che alcuni soci di una delle mandanti risultavano imputati per reati contro la pubblica amministrazione. L’amministrazione aveva ritenuto che uno dei soci, pur non rivestendo formalmente cariche, fosse da considerare amministratore di fatto e che ciò bastasse a integrare un illecito professionale.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ricordando che la nozione di amministratore di fatto, mutuata dall’art. 2639 c.c., richiede l’esercizio continuativo e significativo di poteri gestori e che spetta alla stazione appaltante dimostrarne la sussistenza mediante specifici elementi di gestione. Non è quindi sufficiente desumere tale ruolo dal solo coinvolgimento in procedimenti penali.
Il TAR ha inoltre precisato che la prova del grave illecito professionale deve basarsi su atti giudiziari espressamente indicati dal Codice — come sentenze, decreti o provvedimenti cautelari — e non su mere notizie giornalistiche. L’assenza di tali elementi rende illegittima l’esclusione disposta.
Alla luce di ciò, il Collegio ha annullato la determinazione di esclusione e quella di aggiudicazione derivata, ordinando la riammissione in gara dell’ATI e il rinnovo della procedura a partire dalla fase viziata.