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Obbligo polizze “CatNat” per le imprese: cosa cambia per le medie aziende

di: Giampiero Gabrielli
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A partire dal 2025 l’Italia introduce nuove regole sull’assicurazione contro i rischi da eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni). Queste disposizioni, inserite nella legge di Bilancio 2024 e nei decreti attuativi, definiscono termini, modalità e conseguenze per le imprese che non adempiano.
Di seguito i punti chiave e le criticità da considerare.


Ambito e tempistiche dell’obbligo

  • L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione nel Paese, escluse quelle agricole.
  • Le modalità operative sono definite nel D.M. Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, in vigore dal 14 marzo 2025.
  • Il calendario di applicazione è differenziato:Tipologia di impresaTermine per adeguarsiGrandi imprese1° aprile 2025 (con 90 giorni di “tolleranza” per sanzioni indirette)Medie imprese1° ottobre 2025Piccole e microimprese31 dicembre 2025
  • Per le grandi imprese è prevista una finestra transitoria di 90 giorni prima che l’inadempimento incida su agevolazioni e contributi pubblici.

Cosa copre la polizza e quali beni includere

  • Le polizze devono prevedere la copertura dei danni diretti a beni strumentali aziendali: terreni, fabbricati (anche strutture interrate), impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
  • Sono esclusi gli immobili abusivi o non conformi a normative urbanistiche/edilizie; tali beni non possono essere oggetto dell’obbligo assicurativo.
  • Non rientrano automaticamente le merci, i prodotti in magazzino o le scorte: se si vuole la copertura su questi beni, serve un’estensione specifica della polizza.
  • La polizza può prevedere uno scoperto o una franchigia, generalmente fino al 15 % del danno.

Meccanismo dei premi e variabilità

  • I premi devono essere proporzionali al rischio, valutando tre elementi principali:
    1. l’area territoriale (zona sismica, rischio idrogeologico)
    2. il valore dei beni (immobili, macchinari, impianti)
    3. il livello di vulnerabilità (misure preventive, rinforzi, mitigazioni)
  • Le differenze territoriali possono essere marcate: un bene in zona ad alto rischio può avere un premio molto elevato rispetto a uno in zona a basso rischio.
  • Un’idea avanzata è quella di strutturare pool assicurativi collettivi: imprese dislocate in territori diversi potrebbero aggregarsi per ottenere un premio medio più sostenibile, condividendo il rischio.

Conseguenze dell’inadempienza e “sanzioni”

  • Non è prevista, al momento, una sanzione amministrativa diretta per le imprese che non stipulano la polizza nel termine, ma l’inosservanza ha effetti indiretti.
  • In particolare, la legge prevede che l’inadempimento debba essere considerato nei processi di erogazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche quando tali risorse non siano direttamente connesse a eventi calamitosi.
  • Le imprese che non risultino assicurate possono essere escluse dalle agevolazioni, incentivi statali o europei e altre forme di sostegno pubblico.
  • Anche le banche e gli istituti di credito potrebbero valutare negativamente l’assenza di una copertura catastrofale nel concedere finanziamenti o linee di credito.
  • Per le grandi imprese, anche se l’obbligo decorre dal 1° aprile 2025, le sanzioni indirette cominceranno ad applicarsi dopo i 90 giorni di tolleranza, ossia a partire dal 30 giugno 2025, salvo ulteriori interventi normativi.

Criticità e sfide operative

  • L’eterogeneità territoriale del rischio rende difficile stabilire premi uniformi: la valutazione precisa del rischio per ciascun bene richiede competenze tecniche e modelli attuariali affidabili.
  • Per molte imprese, in particolare le PMI, l’impatto economico del premio può essere significativo, specialmente in zone ad alto pericolo.
  • La volontà di mutualità – cioè di aggregare il rischio su larga scala – è considerata da alcuni operatori come elemento essenziale per contenere i costi e garantire una distribuzione più equa del rischio.
  • Rimane in sospeso il dettaglio operativo di come i vari Ministeri (Economia, Imprese, Finanze) applicheranno le esclusioni nell’erogazione di fondi e contributi: sarà fondamentale che i bandi e i regolamenti secondari chiariscano i criteri di esclusione.
  • Alcune imprese potrebbero trovarsi in posizioni complesse se gestiscono immobili sia conformi che in non conformità edilizia: la parte abusiva non potrà essere coperta e questo potrà generare criticità nella quantificazione del valore assicurabile.

Raccomandazioni operative per le imprese

  1. Analisi preventiva del proprio portafoglio immobiliare e strumentale.
  2. Valutazione del rischio territoriale e della vulnerabilità strutturale.
  3. Richiedere preventivi a più compagnie per confrontare condizioni e premi.
  4. Valutare l’adesione a pool o formule collettive.
  5. Monitorare i bandi e i regolamenti attuativi.
  6. Adeguare le polizze già in essere verificandone la conformità alla normativa.
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