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Distinzione tra contestazione e accertamento dell’illecito professionale nei contratti pubblici

di: Giampiero Gabrielli
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 3621 del 23 giugno 2025, ha fornito chiarimenti utili in merito alla distinzione tra le fattispecie di illecito professionale previste dall’articolo 98, comma 3, lettere g) e h) del Codice dei contratti pubblici.

Secondo quanto riportato, la differenza principale riguarda il livello di accertamento del reato che può influire sull’affidabilità dell’operatore economico in sede di partecipazione alle procedure di gara.

Contestazione di reato (lettera g) La lettera g) fa riferimento alla situazione in cui viene contestata la commissione di determinati reati da parte dell’operatore economico o dei soggetti collegati, come indicato nell’articolo 94, comma 3 del Codice. In questa ipotesi, il reato non è necessariamente accertato con sentenza definitiva. I mezzi di prova previsti comprendono il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio, ovvero provvedimenti che segnalano l’inizio di un procedimento penale, ma che non costituiscono una condanna.

Accertamento di reato (lettera h) Diversamente, la lettera h) include sia l’ipotesi di contestazione che quella di accertamento di alcuni reati specifici, tra cui i delitti societari disciplinati dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile (ad esempio, le false comunicazioni sociali). In questo caso, si prende in considerazione anche l’esistenza di una sentenza di condanna definitiva, di un decreto penale irrevocabile, di una condanna non definitiva o di provvedimenti cautelari, sia reali che personali. Tali elementi indicano un livello di accertamento più avanzato rispetto a quanto previsto dalla lettera g).

Criteri per l’inquadramento della fattispecie Per le ipotesi riguardanti i reati societari, la distinzione si basa sul tipo di prova disponibile:

  • Se la commissione del reato è solo contestata, in assenza di una condanna definitiva (ad esempio, in presenza di rinvio a giudizio), si applica la lettera g).
  • Se vi è già una condanna definitiva o un provvedimento cautelare, la fattispecie rientra nella lettera h).

La differenza tra le due fattispecie, dunque, si fonda sul grado di certezza giuridica relativo al reato e rappresenta un criterio essenziale per la valutazione della solidità e affidabilità dell’operatore economico nell’ambito degli appalti pubblici.

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