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Riconoscimento dei Crediti APC per i geologi: cosa occorre sapere per la chiusura del triennio

di: Giampiero Gabrielli
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Con l’avvicinarsi della chiusura del triennio formativo, è utile riepilogare le regole che disciplinano il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) nell’ambito dell’Aggiornamento Professionale Continuo (APC) per i geologi iscritti all’Albo Unico Nazionale.

Corsi accreditati

Un evento è accreditato quando riceve riconoscimento formale da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) o di un Ordine Regionale, con registrazione sulla piattaforma WebGeo. La registrazione specifica il numero di CFP, la durata e le modalità di verifica della partecipazione (art. 7 del Regolamento APC).

Sono considerati validi:

  • eventi organizzati direttamente dal CNG o dagli Ordini Regionali (art. 5);
  • eventi proposti da Enti Formatori Autorizzati (EFA), iscritti in un apposito elenco a seguito di autorizzazione triennale (art. 10);
  • eventi svolti in convenzione con Ordini o CNG, anche se promossi da Università o enti pubblici (art. 9 e circolare CNG n. 421/2018);
  • attività formative promosse da EPAP, se riguardano la previdenza (art. 10, comma 5).

Corsi non accreditati

La partecipazione a corsi non accreditati, ovvero non rientranti nelle categorie previste dagli artt. 5, 9 e 10 del Regolamento APC, non dà diritto automatico al riconoscimento dei CFP. Il Regolamento non prevede alcuna procedura per il riconoscimento di corsi svolti in Italia da soggetti privati non autorizzati, e la normativa non attribuisce discrezionalità piena agli Ordini in merito a tali eventi.

La circolare CNG n. 421/2018 chiarisce che sono riconoscibili esclusivamente i percorsi formativi organizzati da soggetti indicati nel Regolamento, salvo che sussistano apposite convenzioni. La circolare n. 513/2023 ribadisce l’obbligo di tracciabilità e verifica della presenza attraverso la piattaforma WebGeo, elemento essenziale per il rilascio della certificazione APC.

Come e quanti CFP vengono riconosciuti

Nel triennio ogni iscritto deve acquisire 50 CFP, distribuiti secondo queste modalità:

  • 1 CFP per ogni ora di formazione effettiva, con un minimo di 30 minuti;
  • almeno 80% di frequenza dell’evento per ottenere i crediti previsti;
  • +50% dei CFP se l’evento (in presenza) prevede una verifica finale superata;
  • escursioni e visite tecniche valutate integralmente, al netto dei trasferimenti;
  • eventi a distanza (sincroni o asincroni) validi solo se prevedono tracciabilità e verifica della presenza.

Attività professionali riconosciute (max 12 CFP/anno)

È possibile ottenere fino a 12 CFP all’anno anche tramite attività diverse dalla formazione frontale, secondo quanto stabilito all’art. 7, comma 8 del Regolamento APC:

  • Commissioni esami di Stato: 3 CFP per sessione;
  • Gruppi di lavoro e organismi tecnici in rappresentanza di Ordini o CNG: 2 CFP per organismo;
  • Certificazioni professionali da enti riconosciuti: 6 CFP per rilascio, 2 CFP per rinnovo;
  • Pubblicazioni tecniche/scientifiche: 3 CFP per articolo, 6 CFP per libro;
  • Tutoraggio in tirocini universitari: 4 CFP per allievo;
  • Docenze e relazioni in eventi APC: 1 CFP/ora per docenze universitarie (max 2/giorno), 2 CFP/ora per eventi APC (max 6/giorno);
  • Relazioni o co-relazioni di tesi: CFP proporzionali alla partecipazione in commissione;
  • Esami universitari superati: 2 CFP per esame;
  • Dottorato di ricerca: 4 CFP per anno.

Queste attività devono essere documentate e caricate sulla piattaforma WebGeo. Il riconoscimento avviene previa verifica dell’Ordine Regionale.

Neo iscritti

I geologi iscritti all’Albo Unico Nazionale per la prima volta sono tenuti all’adempimento dell’obbligo formativo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione (art. 6, comma 3). La quantità di CFP da conseguire è proporzionale agli anni di obbligo all’interno del triennio:

  • 17 CFP se l’obbligo riguarda un solo anno;
  • 34 CFP se l’obbligo riguarda due anni.

In tutti i casi, è richiesto il conseguimento di almeno 8 CFP in materia di deontologia, previdenza e responsabilità professionale nel primo triennio utile (art. 6, comma 4).

Esoneri

Sono previste riduzioni o esoneri totali o parziali dall’obbligo APC nei casi elencati all’art. 2 del Regolamento APC:

  • Anzianità di iscrizione superiore a 30 anni: riduzione automatica di 30 CFP, aumentata di 1 CFP per ogni anno di iscrizione oltre il trentennio, fino a un massimo di 40 CFP per triennio;
  • Maternità, paternità, malattia, infortunio, residenza all’estero, non esercizio della professione per almeno 6 mesi, e altri impedimenti oggettivamente documentati: riduzione proporzionale al periodo di impedimento;
  • Gli esoneri devono essere richiesti all’Ordine Regionale di appartenenza e supportati da documentazione che attesti il periodo di riferimento (art. 2, comma 3 e circolare CNG n. 421/2018).

Corsi delle pubbliche amministrazioni

Per i geologi dipendenti pubblici iscritti all’Elenco Speciale, che non possono esercitare la libera professione in base all’ordinamento della propria amministrazione, è previsto il riconoscimento dei CFP anche per attività formative svolte all’interno della struttura di appartenenza o presso altre amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’art. 7, comma 12 del Regolamento APC e della circolare CNG n. 421/2018, le attività formative svolte da amministrazioni, enti o aziende pubbliche possono essere riconosciute anche se gli enti organizzatori non sono accreditati ai sensi dell’art. 10, a condizione che siano presentati i documenti necessari per attestare la partecipazione e i contenuti dell’evento. Il riconoscimento è riservato agli iscritti all’Elenco Speciale che esercitano esclusivamente all’interno della struttura pubblica di appartenenza.

Per i geologi dipendenti pubblici iscritti all’Elenco Speciale, che non possono esercitare la libera professione in base all’ordinamento della propria amministrazione, è previsto il riconoscimento dei CFP anche per attività formative svolte all’interno della struttura di appartenenza o presso altre amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’art. 7, comma 12 del Regolamento APC e della circolare CNG n. 421/2018, le attività formative svolte da amministrazioni, enti o aziende pubbliche possono essere riconosciute anche se gli enti organizzatori non sono accreditati ai sensi dell’art. 10, a condizione che siano presentati i documenti necessari per attestare la partecipazione e i contenuti dell’evento. Il riconoscimento è riservato agli iscritti all’Elenco Speciale che esercitano esclusivamente all’interno della struttura pubblica di appartenenza. e nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 7, comma 12 del Regolamento APC e alla circolare CNG n. 421/2018.

Normativa di riferimento

Il presente documento è stato redatto sulla base del Regolamento per la formazione professionale continua approvato con delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 74/2017 (pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il 15 gennaio 2018) e aggiornato con i seguenti atti ufficiali:

  • Circolare n. 421 del 07/02/2018 – Fornisce interpretazioni applicative articolo per articolo del Regolamento APC, con chiarimenti su soggetti obbligati, modalità di calcolo dei CFP, esoneri e certificazione;
  • Circolare n. 492 del 10/02/2022 – Chiarisce gli obblighi formativi per i geologi reiscritti all’Albo, distinguendoli dai neoiscritti e precisando modalità e limiti dell’anzianità di iscrizione;
  • Circolare n. 493 del 10/02/2022 – Integra la circolare 421/2018 sul tema delle autorizzazioni ai soggetti formatori privati (art. 10 del Regolamento APC);
  • Circolare n. 513 del 21/04/2023 – Annulla e sostituisce la circolare 472/2021, fornisce nuovi indirizzi su sospensioni, eventi FAD, certificazione APC e aggiornamento dei CFP, con valore vincolante per gli Ordini Regionali;
  • Circolare n. 524 del 23/07/2024 – Integra la 513/2023 sulla base dei chiarimenti del Ministero della Giustizia. Specifica che:
    • l’esonero dall’obbligo formativo non si applica automaticamente agli iscritti sospesi;
    • la partecipazione a commissioni edilizie o simili non dà diritto a CFP (art. 7, comma 8, lett. a);
    • non è ammessa l’estensione analogica dei casi riconosciuti ai fini dei CFP;
  • Nota del CNG del 21/06/2023 – Riscontro ufficiale alle osservazioni degli Ordini sulla circolare 513/2023;
  • Verbale dell’incontro del 06/06/2023 – Sintesi delle posizioni emerse durante la riunione tra Commissione APC-CNG e Coordinatori regionali sugli effetti applicativi della circolare 513/2023.
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