Parere del Consiglio di Stato sul nuovo regolamento per terre e rocce da scavo
di: Giampiero GabrielliIl Consiglio di Stato ha esaminato lo schema di regolamento recante la “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, predisposto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) in attuazione dell’art. 48 del decreto-legge 13/2023, convertito nella legge 41/2023. Questo regolamento si propone di sostituire il d.P.R. 120/2017, semplificando e razionalizzando le norme vigenti in materia, anche in coerenza con le direttive europee in tema di sottoprodotti e rifiuti.
Con parere n. 300/2025, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha tuttavia sospeso l’espressione del proprio giudizio definitivo, rilevando numerose criticità e carenze nello schema presentato.
Le principali osservazioni
Tra i rilievi più significativi figurano:
- Inammissibilità dell’abrogazione di norme primarie tramite regolamento: lo schema prevede l’abrogazione dell’art. 8 del decreto-legge 133/2014 e del d.P.R. 120/2017. Tuttavia, l’effetto abrogativo di tali fonti è già previsto dalla legge 41/2023; di conseguenza, la norma regolamentare non può reiterare tale disposizione.
- Ambiguità e carenze nelle definizioni: viene segnalata l’introduzione di nuove definizioni non previste dalla normativa primaria, tra cui quella di “cantieri puntuali” (con meno di 20 m3 di materiale) e la gestione dei “sedimenti” come sottoprodotti. In entrambi i casi si chiede un chiarimento normativo circa la loro legittimità e compatibilità con il Codice dell’ambiente.
- Gestione dei sedimenti: l’inclusione di sedimenti marini e lacustri tra le terre e rocce da scavo solleva dubbi, soprattutto in merito alla mancanza di riferimenti normativi chiari per la caratterizzazione ambientale e alla necessità di garantire l’assenza di pericolosità ai sensi del d.lgs. 152/2006.
- Disciplina dei controlli e clausola di invarianza finanziaria: lo schema non chiarisce se le agenzie ambientali regionali siano in grado di sostenere l’attività ispettiva con le risorse disponibili. Inoltre, alcuni articoli sembrano escludere i controlli per cantieri di micro-dimensioni o puntuali, in contrasto con i principi del decreto-legge.
- Amianto: viene confermata la possibilità di riutilizzo in sito di terre e rocce contenenti amianto fino a 1000 mg/kg, ma manca una motivazione normativa adeguata che giustifichi tale scelta, già in passato criticata.
- Normale pratica industriale: si propone una definizione estesa, includendo anche la stabilizzazione a calce o cemento, pratica già oggetto di rilievi a livello europeo. Serve quindi un approfondimento sulla compatibilità con la disciplina comunitaria e con il concetto di “sottoprodotto”.
- Deroghe alla pianificazione urbanistica: l’art. 5 consente il deposito intermedio di materiali in aree non conformi allo strumento urbanistico vigente. Una simile deroga sarebbe ammissibile solo con regolamento governativo e non ministeriale.
Prossimi passi
Il Consiglio di Stato ha richiesto al MASE una serie di chiarimenti, con particolare riferimento a:
- base normativa delle nuove definizioni;
- coerenza con le direttive europee e con il Codice dell’ambiente;
- parametri ambientali per sedimenti e amianto;
- adeguatezza del sistema dei controlli;
- sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.
Ha inoltre chiesto di ricevere un testo a fronte che confronti il nuovo schema con il d.P.R. 120/2017, per valutare in modo puntuale le modifiche introdotte.
Fino alla trasmissione dei chiarimenti e del nuovo testo coordinato, il parere definitivo sul regolamento è sospeso.