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Verso un nuovo regolamento per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo

di: Giampiero Gabrielli
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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso alla Commissione europea, tramite procedura TRIS, lo schema del nuovo regolamento nazionale in materia di terre e rocce da scavo. Il documento è attualmente in fase di standstill, ovvero di sospensione volontaria per consentire eventuali osservazioni da parte degli altri Stati membri. Questo periodo terminerà il 24 giugno 2025. Solo dopo tale data, in assenza di rilievi bloccanti, il regolamento potrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore, abrogando formalmente il D.P.R. 120/2017.

Il regolamento, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mira a razionalizzare le modalità di utilizzo e gestione di questi materiali, nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria. Si applica anche in relazione agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Principali novità introdotte

  • Cantieri di micro-dimensioni: introdotta una nuova categoria per scavi inferiori a 600 m³, disciplinati al Capo IV con procedura semplificata e dichiarazione preventiva almeno 7 giorni prima dell’avvio.
  • Cantieri puntuali: fino a 20 m³ di materiale possono essere riutilizzati direttamente nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione, salvo casi specifici.
  • Chiarimenti sui ruoli: il regolamento definisce in maniera puntuale le figure del “proponente”, “esecutore”, “produttore” e “utilizzatore”.
  • Estensione ai sedimenti: il campo di applicazione include anche i sedimenti, secondo quanto definito all’art. 2.
  • Valori limite: aggiornamento dei valori di eluato per i materiali di riporto in coerenza con la legge 108/2021.
  • Deposito intermedio: consentito anche in aree a uso residenziale, agricolo o verde, con specifici presidi tecnici e comunicazioni formali.
  • Articolo 8: previste misure in caso di mancato o ritardato adempimento della dichiarazione di utilizzo, con diffida e possibile perdita della qualifica di sottoprodotto.
  • Procedura VIA: nei cantieri soggetti a VIA è possibile presentare un piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo secondo quanto previsto dal nuovo Allegato 11.
  • Proroghe: il periodo massimo per l’utilizzo delle terre viene esteso da 6 a 12 mesi, con possibilità di ulteriore proroga motivata.
  • Pratiche industriali: è esplicitamente riconosciuta la stabilizzazione a calce o cemento come normale pratica industriale, come indicato nell’Allegato 3.
  • Controlli e gestione dati: vengono disciplinati obblighi di conservazione dei documenti, trasmissione a ISPRA e controllo da parte delle autorità ambientali territorialmente competenti.
  • Disposizioni transitorie: è prevista la possibilità di applicare la nuova disciplina anche ai piani di utilizzo già approvati o in corso di approvazione.

Lo schema del regolamento, che include 34 articoli e 12 allegati, si configura come una riforma organica dell’intera materia. L’applicazione effettiva decorrerà dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il termine di standstill presso la Commissione europea.

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