TAR Umbria: nessuna violazione delle competenze del RUP nell’esclusione disposta dalla Commissione
di: Giampiero GabrielliCon sentenza n. 122 del 14 febbraio 2025, il TAR Umbria ha confermato la legittimità dell’esclusione di un operatore economico da una gara per servizi di vigilanza, motivata dalla mancata conferma dell’offerta economica sulla piattaforma telematica.
L’operatore aveva caricato l’offerta economica ma non aveva completato l’iter previsto dal sistema, che richiedeva una conferma esplicita tramite apposito pulsante. La Commissione, rilevata l’assenza dell’offerta formalmente valida, ha preso atto della non ammissione alla fase successiva, senza adottare un provvedimento formale di esclusione.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), preso atto della situazione, ha successivamente proposto l’approvazione dei verbali e delle graduatorie all’Amministratore Unico, concludendo così l’iter amministrativo e portando all’aggiudicazione della gara.
Il ricorso presentato dall’operatore contestava l’assenza di un’esclusione formale adottata dal RUP, la presunta ambiguità della lex specialis e il carattere formalistico della procedura. Il TAR ha rigettato le censure, evidenziando che non vi è stata violazione delle competenze tra Commissione e RUP e che le istruzioni della piattaforma indicavano chiaramente l’obbligo di conferma dell’offerta.
Il provvedimento ribadisce la centralità del principio di autoresponsabilità dei partecipanti nell’utilizzo delle piattaforme digitali e la necessità di conformarsi puntualmente alle prescrizioni operative indicate nei documenti di gara.