Equo compenso ignorato: il TAR Trento smentisce altri giudici amministrativi
di: Giampiero GabrielliAncora una volta, una sentenza di un TAR si pone in aperto contrasto con altre decisioni precedenti e contribuisce a un clima di incertezza normativa che colpisce duramente i liberi professionisti tecnici.
Con la sentenza n. 59/2025 pubblicata il 13 marzo 2025, il TAR di Trento ha respinto il ricorso promosso dagli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti di Trento e dall’Ordine dei Geologi del Trentino-Alto Adige/Südtirol, quest’ultimo con competenza regionale. I tre Ordini avevano impugnato gli atti della gara bandita per l’affidamento del progetto del Nuovo Polo Ospedaliero Universitario di Trento, contestando in particolare la ribassabilità della componente “compenso” nell’importo posto a base d’asta.
Secondo i ricorrenti, tale previsione violava la legge n. 49/2023 sull’equo compenso e la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), arrecando un danno alla dignità e al decoro delle professioni intellettuali. Il TAR Trento, tuttavia, ha ritenuto che la legge sull’equo compenso non si applichi direttamente alle gare pubbliche, sposando un’impostazione già fatta propria dal Consiglio di Stato (sentenze n. 594/2025 e n. 844/2025).
Una scelta che sorprende, se si considera che altri TAR avevano dato un’interpretazione opposta, tutelando il principio dell’equo compenso anche nei procedimenti ad evidenza pubblica.
Tra queste pronunce spiccano:
- TAR Veneto, Sez. III, sentenza 3 aprile 2024, n. 632
- TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, sentenza 30 aprile 2024, n. 8580
- TRGA Bolzano, sentenze 9 ottobre 2024, n. 230 e n. 231
Queste decisioni avevano affermato chiaramente che l’equo compenso rappresenta un principio inderogabile anche nell’ambito delle procedure pubbliche, e che le offerte non conformi ai parametri ministeriali devono essere escluse, in quanto in contrasto con norme imperative.
La sentenza del TAR Trento sembra invece legittimare una deregolamentazione mascherata, in cui la concorrenza prevale sulla tutela dei diritti fondamentali del professionista, relegando l’equo compenso a mero auspicio.
Colpisce anche la posizione dei giudici trentini che, pur riconoscendo l’esistenza di una disciplina parametrica (DM 17 giugno 2016), affermano che essa serva solo a fissare una base di gara ribassabile, contraddicendo così lo spirito della legge 49/2023, nata proprio per porre un freno a tali pratiche.
In definitiva, siamo di fronte all’ennesima occasione persa per affermare il principio che la qualità delle prestazioni intellettuali non può essere messa all’asta. Un principio che molti giudici amministrativi hanno già riconosciuto, ma che a Trento sembra valere meno della competizione al ribasso.