Parere MIT n. 3027: chiarimenti sul calcolo dell’importo degli appalti di servizi di ingegneria e architettura
di: Giampiero GabrielliIl 30 gennaio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha rilasciato il parere n. 3027, fornendo indicazioni sulle modalità di calcolo dell’importo stimato degli appalti per i servizi di ingegneria e architettura. Il chiarimento si è reso necessario per stabilire con precisione la procedura applicabile e l’interpretazione delle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici.
L’istanza sottoposta al MIT poneva due quesiti specifici:
- Se la facoltà delle stazioni appaltanti di effettuare controlli a campione, prevista dall’articolo 52 del Codice, si applicasse agli affidamenti la cui base di gara fosse inferiore a 40.000 euro o se tale soglia dovesse essere considerata sull’importo contrattuale, ossia dopo l’applicazione del ribasso offerto.
- Se, per i servizi di ingegneria e architettura, il calcolo della soglia di 40.000 euro dovesse includere anche il contributo previdenziale obbligatorio.
In merito al primo quesito, il MIT ha chiarito che la facoltà delle stazioni appaltanti di effettuare controlli a campione, come previsto dall’articolo 52 del Codice, si applica agli affidamenti la cui base di gara – calcolata ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. 36/2023 – sia inferiore a 40.000 euro. Pertanto, la soglia va riferita all’importo posto a base di gara, senza considerare il ribasso offerto.
Per quanto riguarda il secondo quesito, il Ministero ha specificato che, nel caso di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, la soglia dei 40.000 euro deve essere determinata includendo il contributo previdenziale obbligatorio. Tale indicazione è in linea con precedenti orientamenti dell’ANAC, che nei bandi tipo aveva già evidenziato la necessità di considerare gli oneri previdenziali nel valore stimato dell’appalto ai fini della determinazione delle soglie comunitarie.
Il parere MIT n. 3027 fornisce un riferimento interpretativo utile per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, contribuendo a uniformare l’applicazione delle norme sugli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.