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Sentenza TAR Lazio 20274: Ribasso del 100% sulle spese e applicazione Equo Compenso

di: Giampiero Gabrielli
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Il TAR Lazio, con la sentenza n. 20274 del 14 novembre 2024, ha confermato la legittimità del ribasso del 100% sulle sole spese e oneri accessori in un appalto di servizi di ingegneria e architettura sopra soglia, in base alla L. n. 49/2023 sull’equo compenso. Tale pronuncia assume particolare rilevanza per il settore degli appalti pubblici, chiarendo i limiti applicativi della normativa sull’equo compenso e fornendo indicazioni importanti su come interpretare la disciplina dei ribassi in questo contesto. Il caso riguardava un appalto per la demolizione e ricostruzione di un capannone, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante aveva escluso l’offerta del ricorrente, giudicandola non conforme in quanto il ribasso delle spese e oneri accessori era pari al 100%. Il Tribunale, però, ha accolto il ricorso, ritenendo tale ribasso legittimo.

Il Collegio ha specificato che la L. n. 49/2023 limita la possibilità di ribassare il “compenso”, ma non impedisce di proporre ribassi sulle “spese e oneri accessori”, e non vi è alcuna norma che vieti un ribasso del 100% su queste voci, se permesso dalla stazione appaltante. Questa decisione riprende quanto già affermato dal TAR Calabria con la sentenza n. 483/2024, sostenendo che la normativa sull’equo compenso non si applica agli appalti pubblici, e che il subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta è lo strumento appropriato per valutare la serietà di un’offerta con ribassi significativi.

Il TAR Lazio ha inoltre evidenziato come, in presenza di ribassi eccessivi, sia compito della stazione appaltante valutare la congruità delle motivazioni addotte dall’operatore economico. Tali motivazioni possono includere le capacità strutturali del concorrente, l’interesse all’affidamento per l’arricchimento del curriculum, o esperienze pregresse in progettazioni analoghe. Questa valutazione deve essere approfondita e mirata a garantire che il ribasso proposto non pregiudichi la qualità della prestazione e la corretta esecuzione del contratto. In mancanza di giustificazioni convincenti, l’offerta può essere considerata priva di serietà, con conseguente esclusione dalla gara.

La sentenza ha anche ribadito l’importanza di un corretto equilibrio tra tutela dei professionisti e libera concorrenza negli appalti pubblici. La normativa sull’equo compenso, infatti, ha lo scopo di garantire che i compensi siano proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, ma al contempo consente agli operatori economici di agire in maniera competitiva sulle componenti accessorie dei costi. Il TAR ha quindi sottolineato che la presenza di ribassi sulle spese accessorie non deve necessariamente essere considerata negativa, purché l’offerta nel suo complesso rimanga congrua e sostenibile.

Nel caso specifico, il TAR Lazio ha ritenuto che l’offerta del ricorrente fosse conforme alle indicazioni della stazione appaltante, che aveva specificato la possibilità di ribassare le sole spese e oneri accessori, mentre il compenso non poteva essere oggetto di ribasso. Non avendo la stazione appaltante dimostrato che tale ribasso intaccasse l’equo compenso, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e condannando la stazione appaltante al pagamento delle spese processuali.

Questa sentenza fornisce una chiara indicazione sul corretto approccio da adottare nella gestione delle offerte in cui è presente un ribasso significativo sulle componenti accessorie, confermando che la serietà e la sostenibilità dell’offerta devono essere valutate non solo in termini economici, ma anche sulla base delle capacità del concorrente e delle condizioni operative previste.

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