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Correttivo al Codice dei Contratti: impatti su equo compenso e subappalto

di: Giampiero Gabrielli
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Le recenti modifiche al Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aggiornato con il correttivo del 21 ottobre 2024) introducono novità di rilievo per i professionisti tecnici, tra cui i geologi. La normativa ora prevede misure dettagliate per garantire l’equo compenso nei contratti pubblici di servizi di ingegneria, architettura e consulenza tecnica. Le modifiche fanno riferimento, in particolare, agli articoli 15 e 19 del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificati dal correttivo del 21 ottobre 2024. Il correttivo ha apportato modifiche sostanziali agli articoli del codice stesso, ridefinendo aspetti importanti relativi all’equo compenso e al subappalto, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la tutela economica dei professionisti coinvolti nei contratti pubblici.

Per gli importi pari o superiori a 140.000 euro, i corrispettivi devono essere determinati seguendo i criteri stabiliti dal cosiddetto “decreto parametri” (D.M. 17 giugno 2016) e rappresentano l’importo da porre a base di gara. Questa disposizione si applica a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti, stabilendo che il compenso sia inclusivo di oneri, spese accessorie e variabili. Inoltre, per garantire l’equo compenso, i ribassi sulle offerte economiche devono rispettare i minimi stabiliti dal decreto parametri. Il correttivo stabilisce che, per le procedure di gara, una porzione pari al 65% dell’importo determinato sia considerata un prezzo fisso, mentre il restante 35% può essere soggetto a ribasso. Questo meccanismo è stato introdotto per calmierare il peso dei ribassi e per garantire che una parte significativa del compenso rimanga stabile. In altre parole, i ribassi possono essere applicati solo sulla parte variabile, senza compromettere la congruità del compenso rispetto alla complessità e all’importanza del lavoro svolto. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 140.000 euro, la normativa stabilisce che la riduzione massima applicabile ai compensi non possa superare il 20%, garantendo così una protezione minima contro eccessivi ribassi economici, che potrebbero incidere negativamente sulla qualità della prestazione professionale.

Il nuovo correttivo introduce anche clausole di revisione prezzi obbligatorie per i contratti di subappalto, in modo da riflettere correttamente le fluttuazioni di mercato e assicurare compensi adeguati anche ai subappaltatori. Questo elemento è particolarmente importante per i geologi che si trovano a operare in contesti di subappalto, dove la valorizzazione economica delle loro prestazioni potrebbe altrimenti essere soggetta a ribassi non sostenibili.

Le stazioni appaltanti devono inoltre destinare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese (PMI). Questa disposizione mira a promuovere la partecipazione delle PMI ai progetti pubblici e offre un’opportunità a piccole realtà di integrarsi meglio in progetti di più ampio respiro, attraverso collaborazioni con altre aziende.

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