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Nuovo DL Ambiente: semplificazioni per energie rinnovabili, siti contaminati e gestione crisi idrica

di: Giampiero Gabrielli
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Il 17 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 244 il decreto-legge n. 153, noto come “DL Ambiente”. Questo provvedimento introduce una serie di disposizioni urgenti per la tutela ambientale, la semplificazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione, e la promozione dell’economia circolare. Attualmente il decreto è all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge.

Il decreto apporta modifiche al D.lgs. 152/2006, con l’obiettivo di accelerare le procedure di VIA. In particolare, vengono stabiliti criteri di priorità per determinati progetti, specialmente quelli considerati di interesse strategico nazionale. Tra i provvedimenti più rilevanti, troviamo l’introduzione di criteri di priorità per i progetti ritenuti strategici, come gli impianti da fonti rinnovabili e i progetti connessi agli investimenti del PNRR, che consentono un’accelerazione dell’iter valutativo e una definizione più rapida delle autorizzazioni (Art. 1, comma 1). Inoltre, viene stabilito che l’autorità competente debba adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni (Art. 1, comma 6-bis).

Il decreto favorisce la realizzazione di progetti relativi alle energie rinnovabili attraverso diverse semplificazioni. Alcuni progetti di impianti di idrogeno verde e di fonti rinnovabili, come i parchi fotovoltaici e eolici di potenza elevata, sono considerati prioritari e possono beneficiare di una procedura accelerata di approvazione (Art. 1, comma 1-bis). Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, viene richiesta la dichiarazione di disponibilità della superficie interessata, facilitando così le procedure amministrative (Art. 1, comma 2).

Il decreto introduce norme specifiche per accelerare le bonifiche dei siti contaminati, con particolare attenzione ai siti orfani, semplificando le procedure e facilitando l’attuazione degli interventi di risanamento. Ad esempio, per i siti orfani, consente di approvare il piano di bonifica e le analisi di rischio in modo congiunto (Art. 6, comma 1). Inoltre, stabilisce che le autorità competenti possano avvalersi di soggetti esterni, come ISPRA e altri enti, per supportare l’attuazione delle attività analitiche e di caratterizzazione (Art. 6, comma 3). Per i siti orfani, vengono previste deroghe specifiche: il piano di caratterizzazione deve essere concordato con l’ARPA territorialmente competente. In caso di mancata pronuncia, il piano può essere approvato dall’ISPRA entro quindici giorni (Art. 6, comma 1, lettera a).

Sono state introdotte diverse misure per la gestione delle crisi idriche e per l’uso sostenibile delle risorse idriche. Viene introdotta la definizione di “acque affinate” nella Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, comprendendo anche le acque reflue trattate che possono essere utilizzate per contrastare la scarsità idrica (Art. 3, comma 1). Le autorità locali sono inoltre chiamate ad adottare misure per mitigare l’impatto delle emergenze idriche e a comunicare tempestivamente le misure adottate alle autorità di bacino competenti (Art. 3, comma 10-ter).

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