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Patente a crediti: obblighi e applicazioni per i geologi

di: Giampiero Gabrielli
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La recente circolare n. 529 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), emessa il 16 ottobre 2024, chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione della cosiddetta “patente a crediti” prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo obbligo coinvolge direttamente sia le imprese sia i lavoratori autonomi che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’art. 89 dello stesso decreto. Tuttavia, il contesto normativo e le interpretazioni degli organi competenti richiedono una particolare attenzione da parte dei geologi.

A partire dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Il punteggio iniziale della patente è di 30 crediti e deve essere mantenuto sopra un minimo di 15 crediti. La circolare specifica che sono escluse dall’obbligo della patente tutte le attività di mera fornitura o prestazione di natura intellettuale, come quelle svolte da ingegneri, architetti, geometri e anche geologi quando operano in modalità prettamente consulenziale. Di contro, la patente è richiesta per coloro che effettuano attività che comportano un contributo diretto, operativo e fisico all’interno del cantiere.

Un ulteriore chiarimento arriva dalla FAQ n. 11 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nella quale si affronta il caso specifico degli archeologi. Anche questi professionisti, che operano in cantieri mobili o temporanei, sono obbligati a possedere la patente a crediti. La FAQ stabilisce che, trattandosi di attività libero-professionale che richiede l’iscrizione all’Albo, i soggetti interessati dovranno dichiarare di essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), intendendosi come equiparata all’iscrizione all’Albo professionale di riferimento. Questo rappresenta un chiarimento fondamentale anche per la categoria dei geologi, confermando che per determinati tipi di attività sul campo, è richiesta non solo l’iscrizione all’Albo ma anche il rispetto delle condizioni operative previste dalla normativa sulla patente a crediti.

Questo significa che, per i geologi impegnati in lavori sul campo, come indagini geologiche, prospezioni o attività di bonifica in cantieri come definiti dall’articolo 89, sarà necessario adeguarsi all’obbligo della patente a crediti. Al contrario, chi si limita a fornire consulenze tecniche o redigere relazioni progettuali in studio può ritenersi escluso da tale obbligo.

La distinzione tra attività operative sul campo e attività intellettuali è dunque cruciale per determinare l’applicabilità dell’obbligo di patente. Questo rafforza l’importanza per ogni professionista di valutare con attenzione il tipo di servizio offerto e l’ambito di intervento, per evitare sanzioni o problemi burocratici.

Per approfondire i dettagli e le modalità di presentazione della domanda per la patente a crediti, è possibile consultare la circolare n. 529 del CNG e il regolamento attuativo pubblicato in G.U. n. 221 del 20 settembre 2024. Al termine dell’articolo, si allega la circolare del CNG per una lettura completa del testo normativo.

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