Aggiornamento sull’equo compenso
di: Giampiero GabrielliVi proponiamo un aggiornamento sul tema dell’equo compenso, arricchito dalle recenti pronunce del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di Bolzano e del TAR Sicilia. Queste due sentenze gettano nuova luce sull’applicabilità della legge sull’equo compenso nei contratti pubblici, confermando alcune posizioni già note e introducendo anche elementi di novità significativi.
Con la sentenza n. 231/2024 del 9 ottobre 2024, il TRGA di Bolzano ha stabilito che la legge n. 49/2023 sull’equo compenso è pienamente applicabile alle gare pubbliche per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. In particolare, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità della prassi di consentire ribassi sui compensi professionali stabiliti secondo i parametri ministeriali. Il Tribunale ha confermato che solo le spese e gli oneri accessori possono essere soggetti a ribasso, mentre il compenso professionale deve restare fisso e non negoziabile, in quanto rappresenta un compenso “equo” ai sensi della normativa vigente. Questo orientamento mira a tutelare la professionalità e la qualità del lavoro dei professionisti, evitando ribassi che potrebbero minare la dignità economica delle prestazioni.
La sentenza del TAR Sicilia n. 3319/2024 dell’8 ottobre 2024 ha invece trattato un caso in cui il ribasso del 100% riguardava esclusivamente le spese e gli oneri accessori, mantenendo comunque intatto l’onorario calcolato secondo i parametri ministeriali. Secondo il TAR Sicilia, tale ribasso non incide sulla corretta esecuzione dell’appalto, poiché l’importo relativo alle spese accessorie è stato considerato comprimibile senza compromettere la qualità della prestazione. La sentenza ha anche ribadito che, in assenza di specifici vincoli normativi, il ribasso delle spese accessorie è ammissibile, purché non pregiudichi l’equilibrio economico complessivo dell’offerta.
Come Ordine dei Geologi del Lazio, riteniamo fondamentale continuare a monitorare l’evoluzione giurisprudenziale per garantire che la legge sull’equo compenso venga applicata in modo da tutelare adeguatamente i professionisti coinvolti nei contratti pubblici.
È inoltre necessario porre attenzione alla tutela dell’equo compenso anche in caso di subappalto, considerando che la legge sull’equo compenso coinvolge non solo la Pubblica Amministrazione, ma anche grandi società private. Con il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), la relazione geologica è ora subappaltabile, e questo apre nuovi scenari in cui la protezione dei compensi diventa ancora più importante. La liberalizzazione del subappalto senza limiti, introdotta dal nuovo Codice, comporta il rischio che i compensi dei professionisti vengano ridotti in maniera inadeguata, specialmente nei subappalti a cascata, dove il controllo sui compensi può essere meno rigoroso. Pertanto, è essenziale che, anche in questi casi, i compensi siano garantiti in conformità ai parametri ministeriali previsti per l’equo compenso, al fine di evitare che la qualità delle prestazioni professionali sia compromessa a causa di ribassi ingiustificati.
Il principio dell’equo compenso, come un principio essenziale da considerare, deve essere visto come un investimento per mantenere un’adeguata qualità progettuale, riducendo il rischio di costi aggiuntivi dovuti a varianti e contenziosi. Anche nelle situazioni di subappalto, è fondamentale che venga rispettato il compenso proporzionato al lavoro svolto, affinché i geologi e gli altri professionisti possano continuare a offrire un contributo di qualità e di valore ai progetti pubblici e privati. La protezione del compenso professionale è essenziale per salvaguardare la qualità delle nostre prestazioni e per evitare che la concorrenza si basi unicamente sul prezzo, a scapito della qualità.